Art. 7 Provvedimenti in caso di non conformita' dei parametri indicatori e informazione alla popolazione 1. Le regioni e le province autonome assicurano che, nell'ambito dei controlli esterni, in caso di superamento come valore medio annuo di uno dei valori di parametro, le aziende sanitarie locali, ovvero gli altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali, comunicano tale superamento al gestore e, avvalendosi delle ARPA/APPA: a) valutano i rischi per la salute a cui e' esposta la popolazione interessata; b) esaminano, avvalendosi della collaborazione del gestore interessato, i dati relativi al superamento al fine di individuarne la causa; c) individuano, ove necessario, i provvedimenti correttivi e le misure cautelative di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c). 2. Le azioni di cui al comma 1 vanno eseguite tempestivamente, tenendo conto dell'entita' del superamento dei valori di parametro, e comunque entro 6 mesi dal superamento del valore di parametro. 3. Le regioni e le province autonome inviano tempestivamente, e comunque entro il termine di cui al comma 2, al Ministero della salute la documentazione relativa alla valutazione dei rischi per la salute di cui al comma 1, lettera a), le risultanze dell'esame di cui al comma 1, lettera b), nonche' le eventuali misure cautelative e i provvedimenti correttivi individuati ai sensi del comma 1, lettera c). Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanita', esamina la documentazione ricevuta ai sensi del presente comma e trasmette alla regione o provincia autonoma un parere entro 2 mesi dal ricevimento della predetta documentazione. 4. Gli eventuali provvedimenti correttivi e le misure cautelative di cui al comma 1, lettera c), modificati per tener conto del parere del Ministero della salute di cui al comma 3, sono comunicati tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento del parere del Ministero della salute di cui al comma 3, ai soggetti competenti per la loro attuazione che deve comunque avvenire non oltre 3 mesi dalla suddetta comunicazione. In particolare: a) il sindaco adotta le misure cautelative a tutela della salute pubblica; b) il gestore attua i provvedimenti correttivi, al fine di garantire il ripristino della qualita' dell'acqua secondo i requisiti del presente decreto. 5. Il sindaco, l'azienda sanitaria locale, ovvero l'altro ente pubblico competente a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuato da leggi regionali, e il gestore del servizio idrico integrato ovvero chi fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante una rete di distribuzione idrica oppure attraverso cisterne fisse o mobili, provvedono, ciascuno per quanto di propria competenza, a che la popolazione interessata: a) sia tempestivamente e adeguatamente informata della valutazione del rischio di cui al comma 1, lettera a), nonche' degli eventuali provvedimenti correttivi e misure cautelative adottati; il gestore del servizio idrico integrato ovvero chi fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante una rete di distribuzione idrica oppure attraverso cisterne fisse o mobili informa gli utenti circa la situazione di non conformita' accertata e circa i provvedimenti correttivi attuati; b) sia consigliata su eventuali misure cautelative supplementari utili alla tutela della salute umana sotto il profilo della radioprotezione. 6. Nell'ambito dei controlli interni, in caso di superamento di uno dei valori di parametro in un dato campione, il gestore, comunica tale superamento alla azienda sanitaria locale, ovvero all'altro ente pubblico competente a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuato da leggi regionali, entro 7 giorni dall'acquisizione del risultato della misura, al fine di procedere con le conseguenti valutazioni e gli eventuali interventi.