Art. 7 
 
 
Disposizioni per la semplificazione nel rilascio delle autorizzazioni 
 
  1.  All'articolo  88,  comma  7,  del  Codice  delle  comunicazioni
elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le
parole:  "quarantacinque  giorni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"trenta giorni", le parole: "quindici giorni" sono  sostituite  dalle
seguenti: "dieci giorni" e le parole: "dieci giorni" sono  sostituite
dalle seguenti: "otto giorni". 
  2. Il comma 8 dell'articolo 88 del medesimo  Codice  e'  sostituito
dal seguente: "8. Qualora  l'installazione  delle  infrastrutture  di
comunicazione elettronica interessi aree di proprieta' di piu'  Enti,
pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al  modello
D di cui all'allegato n.  13,  e'  presentata  allo  sportello  unico
individuato nel comune di maggiore  dimensione  demografica.  In  tal
caso, l'istanza e' sempre  valutata  in  una  conferenza  di  servizi
convocata dal comune di cui al periodo precedente.". 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo dell'articolo 88 del decreto  legislativo  1
          agosto 2003, n. 259, riportato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 88. (Opere civili, scavi ed occupazione di  suolo
          pubblico) 
              1.  Qualora  l'installazione   di   infrastrutture   di
          comunicazione elettronica presupponga la  realizzazione  di
          opere  civili  o,  comunque,  l'effettuazione  di  scavi  e
          l'occupazione di suolo  pubblico,  i  soggetti  interessati
          sono tenuti  a  presentare  apposita  istanza  conforme  ai
          modelli  predisposti  dagli  Enti   locali   e,   ove   non
          predisposti, al  modello  C  di  cui  all'allegato  n.  13,
          all'Ente locale  ovvero  alla  figura  soggettiva  pubblica
          proprietaria delle aree. 
              2. Il responsabile del  procedimento  puo'  richiedere,
          per una sola  volta,  entro  dieci  giorni  dalla  data  di
          ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni  e  la
          rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il
          termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal
          momento dell'avvenuta integrazione documentale. 
              3. Entro il termine di  trenta  giorni  dalla  data  di
          ricezione dell'istanza, il  responsabile  del  procedimento
          puo' convocare, con provvedimento motivato, una  conferenza
          di servizi, alla quale prendono parte le figure  soggettive
          direttamente interessate dall'installazione. 
              4. La conferenza di  servizi  deve  pronunciarsi  entro
          trenta giorni  dalla  prima  convocazione.  L'approvazione,
          adottata a maggioranza dei presenti,  sostituisce  ad  ogni
          effetto   gli   atti   di    competenza    delle    singole
          Amministrazioni  e  vale  altresi'  come  dichiarazione  di
          pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. 
              5. Qualora  il  motivato  dissenso,  a  fronte  di  una
          decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia
          espresso  da  un'Amministrazione   preposta   alla   tutela
          ambientale, alla tutela della  salute  o  alla  tutela  del
          patrimonio storico-artistico, la decisione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei Ministri e trovano  applicazione,  in  quanto
          compatibili  con  il  Codice,  le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 14 e seguenti della legge 7  agosto  1990,  n.
          241 e successive modificazioni. 
              6.    Il    rilascio    dell'autorizzazione    comporta
          l'autorizzazione alla effettuazione  degli  scavi  indicati
          nel progetto, nonche' la concessione del suolo o sottosuolo
          pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture.
          Il Comune puo' mettere a disposizione, direttamente  o  per
          il tramite di una societa'  controllata,  infrastrutture  a
          condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. 
              7.  Trascorso  il  termine  di  trenta   giorni   dalla
          presentazione della domanda,  senza  che  l'Amministrazione
          abbia  concluso  il  procedimento  con   un   provvedimento
          espresso ovvero abbia  indetto  un'apposita  conferenza  di
          servizi, la medesima si intende in ogni caso  accolta.  Nel
          caso di attraversamenti di strade e comunque di  lavori  di
          scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il  termine
          e' ridotto a dieci giorni.  Nel  caso  di  apertura  buche,
          apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di  cavi
          o tubi aerei  su  infrastrutture  esistenti,  allacciamento
          utenti il termine e' ridotto a otto giorni. 
              8.Qualora  l'installazione  delle   infrastrutture   di
          comunicazione elettronica interessi aree di  proprieta'  di
          piu' Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione,
          conforme al  modello  D  di  cui  all'allegato  n.  13,  e'
          presentata allo sportello unico individuato nel  comune  di
          maggiore dimensione demografica. In tal caso, l'istanza  e'
          sempre valutata in una conferenza di servizi convocata  dal
          comune di cui al periodo precedente. 
              9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi
          deve  pronunciarsi  entro   trenta   giorni   dalla   prima
          convocazione. L'approvazione, adottata  a  maggioranza  dei
          presenti,  sostituisce  ad  ogni  effetto   gli   atti   di
          competenza delle singole amministrazioni  e  vale  altresi'
          come dichiarazione di pubblica  utilita',  indifferibilita'
          ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli  12  e
          seguenti del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
          giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito  della
          conferenza viene tempestivamente  informato  il  Ministero.
          Qualora   il   motivato   dissenso    sia    espresso    da
          un'Amministrazione preposta alla  tutela  ambientale,  alla
          tutela  della  salute  o   alla   tutela   del   patrimonio
          storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei
          Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili  con
          il  Codice,  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  14  e
          seguenti della legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive
          modificazioni. 
              10. Salve  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  93,
          nessuna altra indennita' e' dovuta  ai  soggetti  esercenti
          pubblici servizi o  proprietari,  ovvero  concessionari  di
          aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni  del
          suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare
          le infrastrutture di comunicazione elettronica. 
              11. Le  figure  giuridiche  soggettive  alle  quali  e'
          affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto,
          con cadenza semestrale, i programmi relativi  a  lavori  di
          manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,   al   fine   di
          consentire  ai  titolari  di  autorizzazione  generale  una
          corretta   pianificazione   delle   rispettive    attivita'
          strumentali ed, in specie, delle attivita' di installazione
          delle  infrastrutture  di  comunicazione   elettronica.   I
          programmi  dei  lavori  di  manutenzione  dovranno   essere
          notificati in formato elettronico al Ministero,  ovvero  ad
          altro Ente all'uopo delegato, con le  stesse  modalita'  di
          cui all'articolo 89, comma 3, per consentirne l'inserimento
          in  un  apposito  archivio  telematico   consultabile   dai
          titolari dell'autorizzazione generale. 
              12. Le figure soggettive esercenti pubblici  servizi  o
          titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla  base
          di  accordi   commerciali   a   condizioni   eque   e   non
          discriminatorie,  di  consentire  l'accesso  alle   proprie
          infrastrutture civili disponibili,  a  condizione  che  non
          venga  turbato  l'esercizio  delle   rispettive   attivita'
          istituzionali.".