Art. 7 
 
 
                   Svolgimento delle prove scritte 
 
  1. I candidati  sono  identificati  al  momento  dell'ingresso  nei
locali ove si svolgono le prove d'esame, attraverso idoneo  documento
di identita' personale in corso di validita'. 
  2. Lo svolgimento delle  prove  scritte  ha  luogo  in  tre  giorni
consecutivi. 
  3. Il mattino del giorno fissato per  ciascuna  prova  scritta,  la
commissione formula 3 temi relativi alle materie d'esame previste per
quel giorno dal decreto con cui e' stato indetto l'esame. I temi sono
scritti su di un foglio che, firmato dal presidente, e' chiuso in una
busta. Quindi, alla presenza dei candidati, si procede  al  sorteggio
di una delle buste e alla pubblicazione del tema in  essa  contenuto,
dandosi altresi' lettura delle tracce dei temi non sorteggiati. 
  4.  I  temi  sono  formulati  in  modo  da  dare  luogo,  nel  loro
svolgimento, ad una parte teorica idonea a dimostrare  da  parte  del
candidato la conoscenza dei principi fondamentali di  ciascuna  delle
materie su cui verte la prova. 
  5.  Per  lo  svolgimento  di  ciascuna  delle  prove  scritte  sono
assegnate ai candidati cinque ore dalla dettatura del tema. Non  sono
ammessi agli esami i candidati non presenti quando  la  dettatura  e'
iniziata. 
  6. Per  lo  svolgimento  delle  prove  scritte  i  candidati  usano
esclusivamente carta  fornita  dalla  commissione  munita  del  bollo
d'ufficio. 
  7. E' ammessa la consultazione di testi legislativi non commentati,
presentati dal candidato almeno un  giorno  prima  dell'inizio  delle
prove scritte. 
  8. Durante lo svolgimento  delle  prove  i  candidati  non  possono
comunicare fra loro ne' con estranei, pena l'esclusione dopo un primo
richiamo del quale e' fatta menzione nel verbale. 
  9. E' escluso dall'esame il  candidato  sorpreso  a  copiare  o  in
possesso di cellulari, strumenti informatici e di testi non  ammessi,
di scritti o di appunti  di  qualsiasi  genere  che  dovranno  essere
consegnati  prima   dell'inizio   delle   prove   al   personale   di
sorveglianza. E', altresi', escluso  il  candidato  che  contravviene
alle disposizioni del precedente comma 8. 
  10. Il presidente della commissione e' responsabile della legalita'
delle operazioni di esame. 
  11. Durante tutto il tempo in cui si svolge la prova devono  essere
presenti  nel  locale  degli  esami  almeno  due   componenti   della
commissione. Ad essi e' affidata la polizia degli esami.