Art. 7 
 
 
         Societa' per la Gestione di Attivita' S.G.A. S.p.a. 
 
  1. Le azioni rappresentative  dell'intero  capitale  sociale  della
Societa' per la Gestione di Attivita' S.G.A.  S.p.A.,  istituita  nel
quadro  degli   interventi   di   risanamento,   ristrutturazione   e
privatizzazione del Banco  di  Napoli  di  cui  al  decreto-legge  24
settembre 1996, n.  497,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'articolo 1 della legge 19 novembre  1996,  n.  588  (di  seguito
anche «SGA»), per le quali e' attribuito al Ministero dell'economia e
delle finanze il diritto di pegno ai  sensi  dell'articolo  3,  comma
6-bis, del decreto-legge 24 settembre 1996,  n.  497,  convertito  in
legge, con modificazioni, dall'articolo 1  della  legge  19  novembre
1996, n. 588, sono interamente trasferite al Ministero  dell'economia
e delle finanze. A fronte del trasferimento,  sara'  riconosciuto  un
corrispettivo non superiore ad euro 600.000 pari al  valore  nominale
delle azioni trasferite, determinato  sulla  base  di  una  relazione
giurata di  stima  prodotta  da  uno  o  piu'  soggetti  di  adeguata
esperienza e  qualificazione  professionale  nominati  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  2.  Successivamente  all'acquisizione  da   parte   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, la SGA  puo'  acquistare  sul  mercato
crediti,  partecipazioni  e  altre  attivita'  finanziarie,   nonche'
compiere le ulteriori attivita'  previste  dallo  statuto,  fermo  il
rispetto dei requisiti e  degli  obblighi  previsti  dalla  normativa
applicabile allo svolgimento di determinate tipologie di servizi  nei
confronti del pubblico. Dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto-legge sono abrogati i commi 6 e  6-bis  dell'articolo  3  del
decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1996, n.  588.
Lo statuto della SGA  e'  adeguato  alle  disposizioni  del  presente
articolo.