Art. 7 Societa' per la Gestione di Attivita' S.G.A. S.p.a. 1. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Societa' per la Gestione di Attivita' S.G.A. S.p.A., istituita nel quadro degli interventi di risanamento, ristrutturazione e privatizzazione del Banco di Napoli di cui al decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588 (di seguito anche «SGA»), per le quali e' attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze il diritto di pegno ai sensi dell'articolo 3, comma 6-bis, del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588, sono interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte del trasferimento, sara' riconosciuto un corrispettivo non superiore ad euro 600.000 pari al valore nominale delle azioni trasferite, determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Successivamente all'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, la SGA puo' acquistare sul mercato crediti, partecipazioni e altre attivita' finanziarie, nonche' compiere le ulteriori attivita' previste dallo statuto, fermo il rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dalla normativa applicabile allo svolgimento di determinate tipologie di servizi nei confronti del pubblico. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogati i commi 6 e 6-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588. Lo statuto della SGA e' adeguato alle disposizioni del presente articolo.