Art. 7 
 
 
                     Obblighi degli importatori 
 
  1. Gli importatori immettono sul mercato solo prodotti conformi. 
  2. Prima di  immettere  un  prodotto  sul  mercato  o  metterlo  in
servizio, gli importatori si  assicurano  che  il  fabbricante  abbia
eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformita'  di
cui all'articolo 12. Essi si  assicurano  che  il  fabbricante  abbia
preparato la documentazione tecnica, che sul prodotto sia apposta  la
marcatura CE, ove applicabile, sia accompagnato  dalla  dichiarazione
di conformita' UE o dall'attestato di  conformita'  e  dai  documenti
prescritti e che il fabbricante abbia soddisfatto i requisiti di  cui
all'articolo 5, commi 5, 6 e  7.  L'importatore  che  si  accorge,  o
ritiene, che un prodotto non e' conforme ai requisiti  essenziali  di
salute e sicurezza di cui all'allegato II, non  immette  il  prodotto
sul mercato fino a quando  non  sia  stato  reso  conforme.  Inoltre,
quando un prodotto presenta un rischio, l'importatore ne  informa  il
fabbricante e le autorita' di vigilanza del mercato. 
  3. Gli importatori indicano sul prodotto  il  loro  nome,  la  loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio  registrato  e
l'indirizzo postale al quale possono essere  contattati  oppure,  ove
cio' non  sia  possibile,  sull'imballaggio  o  su  un  documento  di
accompagnamento del prodotto. Le informazioni  relative  al  contatto
sono in lingua italiana. 
  4. Gli importatori garantiscono che il prodotto sia accompagnato da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana. 
  5. Gli importatori garantiscono che,  per  il  periodo  in  cui  un
prodotto e' sotto la  loro  responsabilita',  le  sue  condizioni  di
immagazzinamento o di trasporto non  mettono  a  repentaglio  la  sua
conformita' ai requisiti di cui all'allegato II. 
  6.  Laddove  ritenuto  necessario  in  considerazione  dei   rischi
presentati da un prodotto, gli importatori eseguono,  per  proteggere
la salute e la sicurezza  degli  utilizzatori  finali,  una  prova  a
campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato,  esaminano  i
reclami e, se del caso,  mantengono  un  registro  dei  reclami,  dei
prodotti non conformi e  dei  richiami  di  prodotti  e  informano  i
distributori di tale monitoraggio. 
  7. Gli importatori che si accorgono o ritengono che un prodotto  da
essi commercializzato non sia conforme al presente  decreto  adottano
immediatamente i  correttivi  necessari  per  rendere  conforme  tale
prodotto, o,  a  seconda  dei  casi,  per  ritirarlo  o  richiamarlo.
Inoltre, se il prodotto presenta rischi, gli importatori ne informano
immediatamente le autorita' nazionali competenti degli  Stati  membri
in cui hanno messo a disposizione sul mercato il prodotto,  indicando
in particolare i dettagli relativi alla non conformita'  e  qualsiasi
misura correttiva presa. 
  8. Gli  importatori  tengono  a  disposizione  delle  autorita'  di
vigilanza del mercato  la  dichiarazione  di  conformita'  UE  e,  se
applicabile, l'attestato di conformita', per dieci anni dalla data di
commercializzazione  del  prodotto;  garantiscono  inoltre  che,   su
richiesta, la documentazione tecnica  sia  resa  accessibile  a  tali
autorita'. 
  9.  Gli  importatori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata  di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in  una
lingua facilmente compresa da tale autorita'  e,  per  gli  strumenti
immessi  sul  mercato  in  Italia,  in  lingua  italiana,  tutte   le
informazioni e i documenti necessari per dimostrare la conformita' di
un prodotto, in  formato  cartaceo  o  elettronico.  Gli  importatori
cooperano con tale autorita', su sua richiesta,  ad  ogni  iniziativa
tesa  a  eliminare  i  rischi  presentati  dai   prodotti   da   essi
commercializzati.