Art. 7
Disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia
matrimoniale e in materia di responsabilita' genitoriale. Accesso e
utilizzo delle informazioni da parte dell'autorita' centrale
1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del
Ministero della giustizia, designato quale autorita' centrale a norma
dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18
dicembre 2008, dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del
Consiglio, del 27 novembre 2003, e dell'articolo 4 della Convenzione
dell'Aia del 23 novembre 2007, nello svolgimento dei suoi compiti si
avvale dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia.
Puo' chiedere l'assistenza degli organi della pubblica
amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle
funzioni che gli derivano dalle convenzioni e dai regolamenti. Puo'
accedere tramite tali organi ed enti alle informazioni contenute
nelle banche dati in uso nell'ambito dell'esercizio delle loro
attivita' istituzionali. Resta ferma la disciplina vigente in materia
di accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi
automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il
Ministero dell'interno, prevista dall'articolo 9 della legge 1°
aprile 1981, n. 121.
2. Le informazioni sulla situazione economica e patrimoniale dei
soggetti interessati di cui al comma 1 sono trasmesse all'ufficiale
giudiziario previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria
competente ai sensi dell'articolo 492-bis del codice di procedura
civile.
Note all'art. 7:
- L'art. 49 del regolamento (CE) n. 4/2009 del
Consiglio, del 18 dicembre 2008 (relativo alla competenza,
alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione
delle decisioni e alla cooperazione in materia di
obbligazioni alimentari), pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Comunita' europea del 10 gennaio 2009, L 7,
affida agli Stati membri il compito di designare
un'autorita' centrale incaricata di adempiere gli obblighi
che ad essa derivano dal citato regolamento.
- L'art. 53 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del
Consiglio (relativo alla competenza, al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in
materia di responsabilita' genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000.), pubblicato nella G.U.U.E.
23 dicembre 2003, n. L 338. Entrata in vigore: 1° agosto
2004 impone a ciascuno Stato membro il compito di designare
una o piu' autorita' centrali incaricate di assisterlo
nell'applicazione del presente regolamento e ne specifica
le competenze territoriali e materiali.
- Convenzione dell'Aja del 23 novembre 2007 del 23
novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni
alimentari nei confronti di figli e altri membri della
famiglia.
- L'art. 9 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, cosi'
recita:
«Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). -
L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli
archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo
precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli
ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di
polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai
funzionari dei servizi di sicurezza, nonche' agli agenti di
polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente
autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo art.
11.
L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma
precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai fini
degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e
nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.
E' comunque vietata ogni utilizzazione delle
informazioni e dei dati predetti per finalita' diverse da
quelle previste dall'art. 6, lettera a). E' altresi'
vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno
della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel
primo comma del presente articolo.».
- L'art. 492-bis del Codice di Procedura Civile e' il
seguente:
«Art. 492-bis (Ricerca con modalita' telematiche dei
beni da pignorare). - Su istanza del creditore, il
presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la
residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il
diritto della parte istante a procedere ad esecuzione
forzata, autorizza la ricerca con modalita' telematiche dei
beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione
dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero
di fax del difensore nonche', ai fini dell'art. 547,
dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza
non puo' essere proposta prima che sia decorso il termine
di cui all'art. 482. Se vi e' pericolo nel ritardo, il
presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica
dei beni da pignorare prima della notificazione del
precetto.
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di
accesso ai dati e alle informazioni degli archivi
automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso
il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 8 della legge
1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al
primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui
delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda
mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti
nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in
particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio
dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti
previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni
rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da
sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai
rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito
e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni
l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale
nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le
relative risultanze. L'ufficiale giudiziario procede a
pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto,
anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel
caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto e'
consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che
si proceda al pignoramento.
Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si
trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel
territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario,
quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio
agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i
luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di
cui al periodo precedente, copia autentica del verbale e'
rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal
rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta,
unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli
articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario
territorialmente competente.
L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa
individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al
secondo comma, intima al debitore di indicare entro
quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che
l'omessa o la falsa comunicazione e' punita a norma
dell'art. 388, sesto comma, del codice penale.
Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del
debitore o cose di quest'ultimo che sono nella
disponibilita' di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica
d'ufficio, ove possibile a norma dell'art. 149-bis o a
mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che
dovra' anche contenere l'indicazione del credito per cui si
procede, del titolo esecutivo e del precetto,
dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al
primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto
domicilio o ha dichiarato di essere residente,
dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al
debitore di cui all'art. 492, primo, secondo e terzo comma,
nonche' l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o
delle somme dovute, nei limiti di cui all'art. 546. Il
verbale di cui al presente comma e' notificato al terzo per
estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo
riferibili.
Quando l'accesso ha consentito di individuare piu'
crediti del debitore o piu' cose di quest'ultimo che sono
nella disponibilita' di terzi l'ufficiale giudiziario
sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose
di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto
comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i
beni scelti dal creditore.».