Art. 7 Agenzie per la protezione dell'ambiente 1. Le agenzie per la protezione dell'ambiente sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile. 2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attivita' delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attivita', di cui all'articolo 10. 3. Le agenzie svolgono le attivita' istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei territori di rispettiva competenza. 4. Le agenzie possono svolgere attivita' istituzionali obbligatorie ulteriori rispetto a quelle individuate ai sensi degli articoli 9 e 10, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. 5. Le agenzie possono svolgere altresi' attivita' ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 4, in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche disposizioni normative ovvero di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. 6. Le attivita' di cui al comma 5 devono in ogni caso essere compatibili con l'imparzialita' delle agenzie nell'esercizio delle attivita' istituzionali di vigilanza e di controllo e, comunque, non devono determinare situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale; in particolare, e' vietato lo svolgimento di attivita' di consulenza in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale. 7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano apportano alle leggi istitutive delle rispettive agenzie le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto del presente articolo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.