Art. 7 
 
 
  Modifica all'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963 
 
  1. Al primo comma dell'articolo 51 della legge costituzionale n.  1
del 1963, le parole: «, delle Province e dei Comuni» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «e  dei  Comuni,  anche  nella  forma   di   Citta'
metropolitane». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo del primo comma dell'articolo 51 del  citato
          Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              "Art.  51.  Le  entrate  della   Regione   sono   anche
          costituite dai redditi del  suo  patrimonio  o  da  tributi
          propri che essa ha  la  facolta'  di  istituire  con  legge
          regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato  e
          dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane.";