Art. 7 
 
Modifica all'articolo 38-bis, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,
  n. 196, in materia di principi contabili 
 
  1. All'articolo 38-bis, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.
196, le  parole:  «che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «che costituisce
parte integrante della presente legge». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  38-bis  della  citata
          legge n. 196  del  2009,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  38-bis.  Sistema   di   contabilita'   integrata
          finanziaria economico-patrimoniale 
              1. Al fine di perseguire la qualita' e  la  trasparenza
          dei dati di finanza pubblica, le  Amministrazioni  centrali
          dello Stato adottano, nell'ambito della  gestione,  a  fini
          conoscitivi,  la  contabilita'  economico  patrimoniale  in
          affiancamento  alla   contabilita'   finanziaria   mediante
          l'adozione di un sistema integrato di  scritture  contabili
          che consenta la registrazione di ciascun evento  gestionale
          contabilmente rilevante ed  assicuri  l'integrazione  e  la
          coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle
          di natura economica e patrimoniale. 
              2. Al fine di  garantire  l'uniforme  attuazione  delle
          disposizioni di cui al comma 1,  tutte  le  amministrazioni
          centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche,
          sono tenute ad utilizzare il sistema  informativo  messo  a
          disposizione dal Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per  le
          scritture  di   contabilita'   integrata   finanziaria   ed
          economico-patrimoniale analitica. Gli Uffici  centrali  del
          bilancio  e  le   Ragionerie   Territoriali   dello   Stato
          verificano  l'uniformita'  e  la  corretta   tenuta   delle
          scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi
          contabili  di  cui  al  presente  articolo.  Il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato e la  Corte  dei  conti  si
          coordinano, anche attraverso convenzioni, per le  procedure
          di  controllo  contabile  di  rispettiva   competenza   ivi
          compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure. 
              3.  L'ordinamento   finanziario   e   contabile   delle
          amministrazioni  centrali  dello  Stato  si   conforma   ai
          principi contabili generali contenuti nell'allegato 1,  che
          costituisce parte integrante della presente legge, definiti
          in conformita' con i  corrispondenti  principi  di  cui  al
          decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  91,  al  fine  di
          garantire l'armonizzazione e il coordinamento dei bilanci e
          della  finanza  pubblica.   Eventuali   aggiornamenti   dei
          principi  contabili  generali  sono  adottati,   ai   sensi
          dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          con decreto del  Presidente  della  Repubblica  per  tenere
          conto delle disposizioni  europee  in  materia  di  sistemi
          contabili  e  di  bilancio,   nonche'   a   seguito   della
          sperimentazione di cui all'art. 38-sexies e delle eventuali
          modifiche  connesse  all'esercizio  della  delega  di   cui
          all'art. 42. 
              4. Con successivo regolamento da adottare entro  il  31
          ottobre 2016 ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  sono  definiti  i  principi   contabili
          applicati;  conseguentemente  le  amministrazioni  centrali
          dello  Stato  uniformano   l'esercizio   delle   rispettive
          funzioni di  programmazione,  gestione,  rendicontazione  e
          controllo. Tali  principi  possono  essere  modificati  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche  a
          seguito della sperimentazione di cui all'art. 38-sexies.".