Art. 7 
 
 
                      Modifiche all'articolo 6 
                 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
 
  1. L'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 6 (Autorita'  di  sistema  portuali).  -  1.  Sono  istituite
quindici Autorita' di Sistema Portuale: 
  a) del Mare Ligure occidentale; 
  b) del Mare Ligure orientale; 
  c) del Mar Tirreno settentrionale; 
  d) del Mar Tirreno centro-settentrionale; 
  e) del Mar Tirreno centrale; 
  f) dei Mari Tirreno meridionale e Jonio e dello Stretto; 
  g) del Mare di Sardegna; 
  h) del Mare di Sicilia occidentale; 
  i) del Mare di Sicilia orientale; 
  l) del Mare Adriatico meridionale; 
  m) del Mare Ionio; 
  n) del Mare Adriatico centrale; 
  o) del Mare Adriatico centro-settentrionale; 
  p) del Mare Adriatico settentrionale; 
  q) del Mare Adriatico orientale. 
  2. I porti rientranti nelle AdSP di cui al comma 1,  sono  indicati
nell'Allegato A, che  costituisce  parte  integrante  della  presente
legge, fatto salvo quanto previsto dal comma  2-bis  e  dall'articolo
22, comma 2. 
  2-bis. Con regolamento, da adottare, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n.  400,  possono  essere  apportate,  su
richiesta  motivata  del  Presidente   della   Regione   interessata,
modifiche all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire: 
  a) l'inserimento di un porto di rilevanza economica regionale o  di
un porto di rilevanza economica nazionale la cui  gestione  e'  stata
trasferita   alla   regione   all'interno   del   sistema   dell'AdSP
territorialmente competente; 
  b) il trasferimento di un porto a una diversa AdSP,  previa  intesa
con la Regione nel cui territorio ha sede l'AdSP di destinazione.». 
  3. Sede della AdSP e' la sede del porto centrale,  individuato  nel
Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013, ricadente nella stessa AdSP. In caso di due  o
piu' porti centrali ricadenti nella medesima AdSP il Ministro  indica
la sede della stessa. Il Ministro, su proposta motivata della regione
o delle regioni  il  cui  territorio  e'  interessato  dall'AdSP,  ha
facolta' di individuare in altra sede di soppressa Autorita' Portuale
aderente alla AdSP, la sede della stessa. 
  4. L'AdSP nel perseguimento degli obiettivi e  delle  finalita'  di
cui all'articolo 1 svolge i seguenti compiti: 
  a)   indirizzo,   programmazione,    coordinamento,    regolazione,
promozione  e  controllo,  anche  mediante  gli  uffici  territoriali
portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera
c),  delle  operazioni  e  dei  servizi  portuali,  delle   attivita'
autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle
altre attivita' commerciali ed industriali  esercitate  nei  porti  e
nelle circoscrizioni territoriali. All'autorita' di sistema  portuale
sono, altresi', conferiti poteri di ordinanza, anche  in  riferimento
alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attivita'
e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24; 
  b)  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  parti  comuni
nell'ambito portuale, ivi compresa quella  per  il  mantenimento  dei
fondali; 
  c) affidamento e controllo delle attivita' dirette alla fornitura a
titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale,
non coincidenti ne' strettamente connessi alle operazioni portuali di
cui all'articolo 16, comma 1, individuati con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti; 
  d) coordinamento delle attivita'  amministrative  esercitate  dagli
enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti  e  nelle  aree
demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale; 
  e) amministrazione in via esclusiva  delle  aree  e  dei  beni  del
demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione; 
  f) promuove  forme  di  raccordo  con  i  sistemi  logistici  retro
portuali e interportuali. 
  5. L'AdSP e' ente pubblico non economico di rilevanza  nazionale  a
ordinamento  speciale  ed  e'  dotato  di  autonomia  amministrativa,
organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Ad essa  non
si applicano le disposizioni della legge 20  marzo  1975,  n.  70,  e
successive modificazioni. Si applicano i principi di cui al titolo  I
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  Le  AdSP  adeguano  i
propri ordinamenti  ai  predetti  principi  e  adottano,  con  propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del  personale
dirigenziale e non dirigenziale nel  rispetto  dei  principi  di  cui
all'articolo  35,  comma  3,  del  medesimo  decreto  legislativo.  I
medesimi provvedimenti disciplinano, secondo criteri  di  trasparenza
ed  imparzialita',  le  procedure  di  conferimento  degli  incarichi
dirigenziali  e  di  ogni  altro  incarico.  Gli  atti  adottati   in
attuazione del presente comma sono  sottoposti  all'approvazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti.  Per  il  Presidente
dell'AdSP e il Segretario generale si applicano  le  disposizioni  di
cui agli articoli 8 e 10. Per il periodo di durata  dell'incarico  di
Presidente dell'AdSP e di Segretario  generale,  i  dipendenti  delle
pubbliche  amministrazioni  sono  collocati  in   aspettativa   senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 
  6. Il personale dirigenziale e  non  dirigenziale  delle  istituite
AdSP e' assunto mediante procedure selettive di  natura  comparativa,
secondo principi di adeguata pubblicita', imparzialita', oggettivita'
e trasparenza, in coerenza con  quanto  stabilito  dall'articolo  10,
comma 6. 
  7. L'AdSP e' sottoposta ai poteri  di  indirizzo  e  vigilanza  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi  dell'articolo
12. Ferma restando la facolta' di attribuire  l'attivita'  consultiva
in materia legale e la rappresentanza a difesa  dell'AdSP  dinanzi  a
qualsiasi    giurisdizione,    nel    rispetto    della    disciplina
dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio  legale  interno
della stessa Autorita' o ad avvocati del libero foro, le AdSP possono
valersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato. 
  8.  La  gestione  contabile  e  finanziaria  di  ciascuna  AdSP  e'
disciplinata da un regolamento  proposto  dal  Presidente  dell'AdSP,
deliberato dal Comitato di gestione di cui all'articolo 9 e approvato
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Si  applicano,  altresi',  le
disposizioni attuative dell'articolo 2 della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui  al
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Il conto consuntivo  delle
autorita' di sistema portuale e' allegato allo  stato  di  previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  per  l'esercizio
successivo a quello di riferimento. Le  AdSP  assicurano  il  massimo
livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati
ottenuti, secondo le previsioni  del  decreto  legislativo  14  marzo
2013, n. 33. 
  9. Il  rendiconto  della  gestione  finanziaria  dell'autorita'  di
sistema portuale e' soggetto al controllo della Corte dei conti. 
  10. L'esecuzione delle attivita' di cui al comma 4, lettera b) e c)
e' affidata in concessione dall'AdSP mediante procedura  di  evidenza
pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo  18  aprile
2016, n. 50. 
  11. Le AdSP non possono  svolgere,  ne'  direttamente  ne'  tramite
societa'  partecipate,  operazioni  portuali  e  attivita'  ad   esse
strettamente connesse.  Con  le  modalita'  e  le  procedure  di  cui
all'articolo 15 della legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  l'AdSP  puo'  sempre  disciplinare   lo
svolgimento di attivita' e servizi di interesse comune e utili per il
piu' efficace compimento delle funzioni attribuite, in collaborazione
con Regioni, enti locali  e  amministrazioni  pubbliche.  Essa  puo',
inoltre,  assumere  partecipazioni,   a   carattere   societario   di
minoranza, in iniziative finalizzate alla promozione di  collegamenti
logistici  e  intermodali,  funzionali  allo  sviluppo  del   sistema
portuale, ai sensi dell'articolo  46  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214. 
  12. E' fatta salva  la  disciplina  vigente  per  i  punti  franchi
compresi nella zona del porto franco di Trieste.  Sono  fatte  salve,
altresi', le discipline  vigenti  per  i  punti  franchi  delle  zone
franche  esistenti  in  altri  ambiti  portuali.  Il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  l'AdSP   territorialmente
competente,   con   proprio   decreto   stabilisce   l'organizzazione
amministrativa per la gestione di detti punti. 
  13.   All'interno   delle   circoscrizioni   portuali,   le    AdSP
amministrano, in via esclusiva, in forza  di  quanto  previsto  dalla
presente legge e dal codice della navigazione, le aree e i  beni  del
demanio marittimo, fatte salve le eventuali competenze regionali e la
legislazione speciale per la salvaguardia  di  Venezia  e  della  sua
Laguna. Per la gestione delle  attivita'  inerenti  le  funzioni  sul
demanio marittimo le AdSP si avvalgono del  Sistema  informativo  del
demanio marittimo (S.I.D.).». 
  14. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7  agosto  2015,
n. 124, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo
17, comma 2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  valutate  le
interazioni fra le piattaforme logistiche e  i  volumi  di  traffico,
puo' essere ulteriormente ridotto il numero delle AdSP; sullo  schema
di regolamento e', altresi', acquisito  il  parere  della  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281. Con la medesima procedura sono individuati i volumi  di
traffico minimo al venir meno  dei  quali  le  autorita'  di  sistema
portuale sono soppresse e le relative funzioni sono accorpate. 
  15. Con decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere  della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, possono essere modificati i limiti  territoriali
di ciascuna delle istituite autorita' di sistema portuale.». 
 
          Note all'art. 7: 
              Si riporta l'art. 17, comma 2, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              " Art. 17. Regolamenti 
              (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              (Omissis).". 
              Il Regolamento (CE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo
          e  del  Consiglio,  dell'  11   dicembre   2013   ,   sugli
          orientamenti  dell'Unione  per  lo  sviluppo   della   rete
          transeuropea dei trasporti e che  abroga  la  decisione  n.
          661/2010/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  20  dicembre
          2013, n. L 348. 
              La  legge  20  marzo  1975,  n.  70  (Disposizioni  sul
          riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di  lavoro
          del personale  dipendente)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87. 
              Si riporta l'art. 1 e seguenti del Titolo  I  (Principi
          generali) del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165
          (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche): 
              "Art. 1. Finalita' ed ambito di  applicazione  (Art.  1
          del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art.  1  del
          d.lgs n. 80 del 1998) 
              1. Le disposizioni del  presente  decreto  disciplinano
          l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di
          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
          tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle
          regioni e delle province autonome, nel  rispetto  dell'art.
          97, comma primo, della Costituzione, al fine di: 
              a) accrescere  l'efficienza  delle  amministrazioni  in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
              b)  razionalizzare  il  costo  del   lavoro   pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
              c) realizzare la migliore utilizzazione  delle  risorse
          umane  nelle  pubbliche  amministrazioni,  assicurando   la
          formazione e  lo  sviluppo  professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              3. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono
          principi  fondamentali  ai  sensi   dell'art.   117   della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della  legge
          23 ottobre 1992, n.  421,  e  successive  modificazioni,  e
          dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  costituiscono
          altresi', per le  Regioni  a  statuto  speciale  e  per  le
          province  autonome  di   Trento   e   di   Bolzano,   norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica." 
              "Art. 2. Fonti (Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs n.  29
          del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2  del  d.lgs  n.
          546 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs n. 80 del 1998) 
              1. Le amministrazioni  pubbliche  definiscono,  secondo
          principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla
          base dei medesimi, mediante atti  organizzativi  secondo  i
          rispettivi   ordinamenti,   le   linee   fondamentali    di
          organizzazione degli  uffici;  individuano  gli  uffici  di
          maggiore  rilevanza  e  i  modi   di   conferimento   della
          titolarita'  dei   medesimi;   determinano   le   dotazioni
          organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione
          ai seguenti criteri: 
              a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi  di
          attivita', nel perseguimento degli obiettivi di efficienza,
          efficacia ed economicita'. A  tal  fine,  periodicamente  e
          comunque all'atto della definizione dei programmi operativi
          e dell'assegnazione delle risorse, si procede  a  specifica
          verifica e ad eventuale revisione; 
              b) ampia  flessibilita',  garantendo  adeguati  margini
          alle determinazioni operative e gestionali da assumersi  ai
          sensi dell'art. 5, comma 2; 
              c)   collegamento   delle   attivita'   degli   uffici,
          adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed  esterna,
          ed  interconnessione   mediante   sistemi   informatici   e
          statistici pubblici; 
              d)  garanzia  dell'imparzialita'  e  della  trasparenza
          dell'azione amministrativa, anche attraverso  l'istituzione
          di apposite strutture per  l'informazione  ai  cittadini  e
          attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento,
          della responsabilita' complessiva dello stesso; 
              e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura
          degli uffici con le esigenze dell'utenza e  con  gli  orari
          delle  amministrazioni  pubbliche  dei  Paesi   dell'Unione
          europea. 
              1-bis. I criteri di organizzazione di cui  al  presente
          articolo sono attuati  nel  rispetto  della  disciplina  in
          materia di trattamento dei dati personali. 
              2.  I  rapporti  di   lavoro   dei   dipendenti   delle
          amministrazioni   pubbliche   sono    disciplinati    dalle
          disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del  codice
          civile e dalle leggi sui  rapporti  di  lavoro  subordinato
          nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
          nel presente  decreto,  che  costituiscono  disposizioni  a
          carattere  imperativo.  Eventuali  disposizioni  di  legge,
          regolamento  o  statuto,  che  introducano  discipline  dei
          rapporti di lavoro la cui applicabilita'  sia  limitata  ai
          dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o  a  categorie
          di essi, possono essere derogate da successivi contratti  o
          accordi collettivi e,  per  la  parte  derogata,  non  sono
          ulteriormente   applicabili,   solo   qualora   cio'    sia
          espressamente previsto dalla legge. 
              3. I rapporti individuali di lavoro di cui al  comma  2
          sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
          stipulati secondo i criteri e  le  modalita'  previste  nel
          titolo III del presente decreto;  i  contratti  individuali
          devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2.
          L'attribuzione  di  trattamenti  economici  puo'   avvenire
          esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi
          previsti dai commi 3-ter  e  3-quater  dell'art.  40  e  le
          ipotesi  di  tutela  delle  retribuzioni  di  cui  all'art.
          47-bis, o, alle  condizioni  previste,  mediante  contratti
          individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti  o  atti
          amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non
          previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data
          dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I
          trattamenti economici piu'  favorevoli  in  godimento  sono
          riassorbiti con le modalita' e nelle  misure  previste  dai
          contratti  collettivi  e  i  risparmi  di  spesa   che   ne
          conseguono  incrementano  le  risorse  disponibili  per  la
          contrattazione collettiva. 
              3-bis.  Nel  caso  di   nullita'   delle   disposizioni
          contrattuali per  violazione  di  norme  imperative  o  dei
          limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano
          gli  articoli  1339  e  1419,  secondo  comma,  del  codice
          civile." 
              "Art. 3. Personale in regime di diritto pubblico  (Art.
          2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del  1993,  come  sostituiti
          dall'art. 2 del d.lgs n. 546  del  1993  e  successivamente
          modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998) 
              1. In  deroga  all'art.  2,  commi  2  e  3,  rimangono
          disciplinati  dai  rispettivi  ordinamenti:  i   magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati   e
          procuratori dello Stato,  il  personale  militare  e  delle
          Forze di polizia di  Stato,  il  personale  della  carriera
          diplomatica  e  della  carriera  prefettizia,   nonche'   i
          dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'  nelle
          materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del
          Capo provvisorio dello Stato 17  luglio  1947,  n.  691,  e
          dalle  leggi  4  giugno  1985,   n.   281,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 
              1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3,  il  rapporto
          di impiego del personale, anche  di  livello  dirigenziale,
          del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  esclusi  il
          personale volontario previsto dal  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n.
          362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato  in
          regime di diritto pubblico  secondo  autonome  disposizioni
          ordinamentali. 
              1-ter. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il  personale
          della carriera dirigenziale penitenziaria  e'  disciplinato
          dal rispettivo ordinamento. 
              2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e   dei
          ricercatori   universitari   resta    disciplinato    dalle
          disposizioni  rispettivamente  vigenti,  in  attesa   della
          specifica disciplina che la regoli in modo organico  ed  in
          conformita' ai principi della  autonomia  universitaria  di
          cui all'art. 33 della Costituzione ed  agli  articoli  6  e
          seguenti della legge 9 maggio 1989, n.  168,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui all'art. 2, comma 1, della legge 23  ottobre  1992,  n.
          421." 
              "Art. 4. Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni  e
          responsabilita' (Art. 3 del d.lgs  n.  29  del  1993,  come
          sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs n. 470 del 1993, poi
          dall'art. 3 del d.lgs n.  80  del  1998  e  successivamente
          modificato dall'art. 1 del d.lgs n. 387 del 1998) 
              1. Gli organi di  governo  esercitano  le  funzioni  di
          indirizzo politico-amministrativo, definendo gli  obiettivi
          ed i programmi da  attuare  ed  adottando  gli  altri  atti
          rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano
          la rispondenza dei risultati dell'attivita'  amministrativa
          e  della  gestione  agli  indirizzi  impartiti.   Ad   essi
          spettano, in particolare: 
              a)  le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi   e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo; 
              b)  la  definizione  di  obiettivi,  priorita',  piani,
          programmi e direttive generali per l'azione  amministrativa
          e per la gestione; 
              c) la individuazione delle risorse umane, materiali  ed
          economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e
          la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
          generale; 
              d) la definizione dei criteri generali  in  materia  di
          ausili finanziari a terzi e di determinazione  di  tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
              e) le nomine, designazioni ed  atti  analoghi  ad  essi
          attribuiti da specifiche disposizioni; 
              f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative
          indipendenti ed al Consiglio di Stato; 
              g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 
              2.  Ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli   atti   e
          provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli  atti  che
          impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la
          gestione finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  mediante
          autonomi poteri di spesa, di organizzazione  delle  risorse
          umane, strumentali e di controllo. Essi  sono  responsabili
          in  via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,   della
          gestione e dei relativi risultati. 
              3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal  comma  2
          possono essere derogate soltanto espressamente e  ad  opera
          di specifiche disposizioni legislative. 
              4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
          non siano  direttamente  o  indirettamente  espressione  di
          rappresentanza politica, adeguano i propri  ordinamenti  al
          principio della distinzione tra indirizzo e  controllo,  da
          un  lato,  e  attuazione  e  gestione  dall'altro.  A  tali
          amministrazioni e' fatto divieto  di  istituire  uffici  di
          diretta  collaborazione,  posti  alle  dirette   dipendenze
          dell'organo di vertice dell'ente." 
              "Art. 5. Potere di organizzazione (Art. 4 del d.lgs  n.
          29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 3 del d.lgs n.
          546 del 1993, successivamente modificato  dall'art.  9  del
          d.lgs n. 396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art.  4
          del d.lgs n. 80 del 1998) 
              1.   Le   amministrazioni   pubbliche   assumono   ogni
          determinazione  organizzativa   al   fine   di   assicurare
          l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, comma 1, e  la
          rispondenza    al    pubblico     interesse     dell'azione
          amministrativa. 
              2. Nell'ambito delle leggi e degli  atti  organizzativi
          di  cui  all'art.  2,  comma  1,  le   determinazioni   per
          l'organizzazione degli uffici e  le  misure  inerenti  alla
          gestione  dei  rapporti  di  lavoro  sono  assunte  in  via
          esclusiva  dagli  organi  preposti  alla  gestione  con  la
          capacita' e i poteri del privato datore  di  lavoro,  fatti
          salvi  la   sola   informazione   ai   sindacati   per   le
          determinazioni  relative  all'organizzazione  degli  uffici
          ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di
          lavoro, l'esame congiunto, ove previsti  nei  contratti  di
          cui all'art. 9. Rientrano, in  particolare,  nell'esercizio
          dei poteri dirigenziali  le  misure  inerenti  la  gestione
          delle risorse umane nel  rispetto  del  principio  di  pari
          opportunita', nonche' la  direzione,  l'organizzazione  del
          lavoro nell'ambito degli uffici. 
              3.  Gli  organismi  di  controllo  interno   verificano
          periodicamente   la   rispondenza   delle    determinazioni
          organizzative ai principi indicati  all'art.  2,  comma  1,
          anche  al  fine  di  proporre   l'adozione   di   eventuali
          interventi correttivi e di fornire elementi per  l'adozione
          delle misure previste nei confronti dei responsabili  della
          gestione. 
              3-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano    anche    alle     Autorita'     amministrative
          indipendenti." 
              "Art. 6. Organizzazione e  disciplina  degli  uffici  e
          dotazioni organiche (Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993,  come
          sostituito prima dall'art. 4 del d.lgs n. 546  del  1993  e
          poi dall'art. 5 del d.lgs n. 80 del 1998 e  successivamente
          modificato dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998) 
              1. Nelle amministrazioni pubbliche  l'organizzazione  e
          la disciplina degli uffici, nonche'  la  consistenza  e  la
          variazione delle dotazioni organiche  sono  determinate  in
          funzione delle finalita'  indicate  all'art.  1,  comma  1,
          previa  verifica  degli  effettivi  fabbisogni   e   previa
          informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
          ove prevista nei contratti di cui all'art. 9. Nei  casi  in
          cui processi di riorganizzazione  degli  uffici  comportano
          l'individuazione  di  esuberi  o  l'avvio  di  processi  di
          mobilita',   al   fine   di   assicurare   obiettivita'   e
          trasparenza, le pubbliche  amministrazioni  sono  tenute  a
          darne   informazione,   ai   sensi   dell'art.   33,   alle
          organizzazioni  sindacali   rappresentative   del   settore
          interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri
          per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per  i
          processi di mobilita'.  Decorsi  trenta  giorni  dall'avvio
          dell'esame, in assenza  dell'individuazione  di  criteri  e
          modalita' condivisi, la  pubblica  amministrazione  procede
          alla dichiarazione di esubero e alla  messa  in  mobilita'.
          Nell'individuazione   delle   dotazioni    organiche,    le
          amministrazioni non possono  determinare,  in  presenza  di
          vacanze di organico, situazioni  di  soprannumerarieta'  di
          personale, anche temporanea,  nell'ambito  dei  contingenti
          relativi  alle  singole  posizioni  economiche  delle  aree
          funzionali  e  di  livello  dirigenziale.  Ai  fini   della
          mobilita'   collettiva   le   amministrazioni    effettuano
          annualmente rilevazioni delle  eccedenze  di  personale  su
          base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo
          professionale.   Le   amministrazioni   pubbliche    curano
          l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso  la
          coordinata  attuazione  dei  processi  di  mobilita'  e  di
          reclutamento del personale. 
              2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento autonomo, si applica l'art.  17,  comma  4-bis,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400.  La  distribuzione  del
          personale dei diversi livelli o qualifiche  previsti  dalla
          dotazione organica puo' essere modificata con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
          riduzioni di spesa  o  comunque  non  incrementi  la  spesa
          complessiva  riferita  al   personale   effettivamente   in
          servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. 
              3. Per la ridefinizione degli uffici e delle  dotazioni
          organiche si procede periodicamente e comunque  a  scadenza
          triennale, nonche' ove  risulti  necessario  a  seguito  di
          riordino,  fusione,  trasformazione  o   trasferimento   di
          funzioni. Ogni amministrazione procede adottando  gli  atti
          previsti dal proprio ordinamento. 
              4.  Le  variazioni  delle  dotazioni   organiche   gia'
          determinate sono approvate  dall'organo  di  vertice  delle
          amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
          del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  e  con  gli  strumenti   di   programmazione
          economico-finanziaria pluriennale. Per  le  amministrazioni
          dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno  di
          personale e' deliberata dal Consiglio  dei  ministri  e  le
          variazioni delle dotazioni organiche  sono  determinate  ai
          sensi dell'art. 17, comma  4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400. 
              4-bis. Il documento  di  programmazione  triennale  del
          fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di  cui  al
          comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti
          che individuano  i  profili  professionali  necessari  allo
          svolgimento dei compiti istituzionali delle  strutture  cui
          sono preposti. 
              5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
          Ministero   degli   affari   esteri,   nonche'    per    le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di
          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
          al  personale  appartenente  alle  Forze  di   polizia   ad
          ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
          personale non si applica l'art. 16  dello  stesso  decreto.
          Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
          delle piante  organiche  del  personale  degli  istituti  e
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado  e   delle   istituzioni
          educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica, relative  a  tutto
          il personale tecnico e  amministrativo  universitario,  ivi
          compresi i  dirigenti,  sono  devolute  all'universita'  di
          appartenenza. Parimenti sono  attribuite  agli  osservatori
          astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le  attribuzioni
          del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
          e tecnologica in materia  di  personale,  ad  eccezione  di
          quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 
              6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
          adempimenti  di  cui  al  presente  articolo  non   possono
          assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
          categorie protette." 
              "Art. 6-bis. Misure  in  materia  di  organizzazione  e
          razionalizzazione della spesa per  il  funzionamento  delle
          pubbliche amministrazioni 
              1. Le pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
          comma  2,  nonche'  gli  enti  finanziati  direttamente   o
          indirettamente a  carico  del  bilancio  dello  Stato  sono
          autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e  di
          trasparenza,  ad  acquistare   sul   mercato   i   servizi,
          originariamente prodotti al proprio interno,  a  condizione
          di ottenere conseguenti economie di gestione e di  adottare
          le necessarie misure in materia di personale e di dotazione
          organica. 
              2. Relativamente alla spesa per  il  personale  e  alle
          dotazioni organiche,  le  amministrazioni  interessate  dai
          processi  di  cui  al  presente  articolo   provvedono   al
          congelamento dei posti  e  alla  temporanea  riduzione  dei
          fondi della contrattazione, fermi  restando  i  conseguenti
          processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni
          organiche nel rispetto dell'art. 6  nonche'  i  conseguenti
          processi di riallocazione e di mobilita' del personale. 
              3. I collegi dei revisori dei conti  e  gli  organi  di
          controllo interno  delle  amministrazioni  che  attivano  i
          processi di cui al comma 1 vigilano  sull'applicazione  del
          presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali,  dei
          risparmi  derivanti  dall'adozione  dei  provvedimenti   in
          materia di organizzazione e di  personale,  anche  ai  fini
          della valutazione del personale con  incarico  dirigenziale
          di cui all' art. 5 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
          n. 286." 
              "Art. 7. Gestione delle risorse umane (Art. 7 del d.lgs
          n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del d.lgs
          n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del  d.lgs  n.
          387 del 1998) 
              1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parita'  e
          pari opportunita' tra uomini e donne e  l'assenza  di  ogni
          forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa  al
          genere, all'eta', all'orientamento  sessuale,  alla  razza,
          all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
          lingua, nell'accesso al lavoro,  nel  trattamento  e  nelle
          condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
          promozioni e  nella  sicurezza  sul  lavoro.  Le  pubbliche
          amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
          improntato al benessere  organizzativo  e  si  impegnano  a
          rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma  di  violenza
          morale o psichica al proprio interno. 
              2.  Le  amministrazioni   pubbliche   garantiscono   la
          liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale  nello
          svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
          ricerca. 
              3. Le  amministrazioni  pubbliche  individuano  criteri
          certi di priorita' nell'impiego flessibile  del  personale,
          purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
          lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
          personale, sociale e familiare e dei  dipendenti  impegnati
          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
          1991, n. 266. 
              4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione  e
          l'aggiornamento del  personale,  ivi  compreso  quello  con
          qualifiche dirigenziali, garantendo altresi'  l'adeguamento
          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo
          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica
          amministrazione. 
              5. Le amministrazioni  pubbliche  non  possono  erogare
          trattamenti economici accessori che non corrispondano  alle
          prestazioni effettivamente rese. 
              6.  Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte   con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire incarichi individuali, con  contratti  di  lavoro
          autonomo,   di   natura   occasionale   o   coordinata    e
          continuativa,  ad  esperti  di  particolare  e   comprovata
          specializzazione  anche  universitaria,  in  presenza   dei
          seguenti presupposti di legittimita': 
              a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere  alle
          competenze attribuite dall'ordinamento  all'amministrazione
          conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
          e deve risultare coerente con le esigenze di  funzionalita'
          dell'amministrazione conferente; 
              b)   l'amministrazione   deve   avere   preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
              c) la prestazione deve essere di  natura  temporanea  e
          altamente  qualificata;  non   e'   ammesso   il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
              d) devono essere  preventivamente  determinati  durata,
          luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 
              Si   prescinde   dal   requisito    della    comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  di  natura   occasionale   o
          coordinata e continuativa per attivita' che debbano  essere
          svolte da professionisti iscritti in ordini o  albi  o  con
          soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
          dei  mestieri  artigianali  o  dell'attivita'   informatica
          nonche' a supporto dell'attivita' didattica e  di  ricerca,
          per i servizi di orientamento, compreso il collocamento,  e
          di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza  nuovi
          o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  ferma
          restando la necessita' di accertare la maturata  esperienza
          nel settore. 
              Il ricorso a contratti di collaborazione  coordinata  e
          continuativa per lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o
          l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
          causa di responsabilita' amministrativa  per  il  dirigente
          che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo  dell'art.
          1, comma 9,  del  decreto-legge  12  luglio  2004,  n.  168
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2004,
          n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste
          dall'art. 36, comma 3, del presente decreto e, in  caso  di
          violazione delle disposizioni di  cui  al  presente  comma,
          fermo restando il divieto di costituzione  di  rapporti  di
          lavoro a tempo indeterminato, si  applica  quanto  previsto
          dal citato art. 36, comma 5-quater. 
              6-bis.  Le  amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e
          rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,  procedure
          comparative  per  il  conferimento   degli   incarichi   di
          collaborazione. 
              6-ter. I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 
              6-quater. Le disposizioni di cui ai commi  6,  6-bis  e
          6-ter non si applicano ai  componenti  degli  organismi  di
          controllo interno e  dei  nuclei  di  valutazione,  nonche'
          degli organismi operanti per le finalita' di cui all'  art.
          1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144." 
              "Art. 7-bis. Formazione del personale 
              1. 
              2. " 
              "Art.  8.  Costo  del  lavoro,  risorse  finanziarie  e
          controlli (Art. 9 del d.lgs. n. 29 del 1993) 
              1.  Le  amministrazioni  pubbliche  adottano  tutte  le
          misure affinche' la spesa  per  il  proprio  personale  sia
          evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le  risorse
          finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base
          alle  compatibilita'  economico-finanziarie  definite   nei
          documenti di programmazione e di bilancio. 
              2.  L'incremento  del  costo  del  lavoro  negli   enti
          pubblici economici e nelle aziende pubbliche che  producono
          servizi di pubblica utilita', nonche'  negli  enti  di  cui
          all'art. 70, comma 4, e' soggetto a limiti compatibili  con
          gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica." 
              "Art. 9. Partecipazione sindacale (Art. 10 del d.lgs n.
          29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs.  n.  80
          del 1998) 
              1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 2,
          i contratti collettivi nazionali disciplinano le  modalita'
          e gli istituti della partecipazione.". 
              Si riporta l'art. 2 della legge 31  dicembre  2009,  n.
          196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): 
              "Art.  2.  Delega  al  Governo  per  l'adeguamento  dei
          sistemi contabili 
              1. Per consentire il perseguimento degli  obiettivi  di
          cui all'art. 1, il Governo e' delegato ad  adottare,  entro
          il 31 maggio 2011,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  per
          l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di
          bilancio delle  amministrazioni  pubbliche,  ad  esclusione
          delle regioni e degli enti locali, e dei  relativi  termini
          di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze
          di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza
          pubblica. I sistemi e gli schemi di cui  al  primo  periodo
          sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo  ai
          fini della procedura per i disavanzi eccessivi. 
              2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune
          piano  dei  conti  integrato  al  fine  di  consentire   il
          consolidamento e il monitoraggio  in  fase  di  previsione,
          gestione e rendicontazione dei conti delle  amministrazioni
          pubbliche; 
              b)   definizione   di    una    tassonomia    per    la
          riclassificazione dei dati contabili e di bilancio  per  le
          amministrazioni pubbliche tenute al regime di  contabilita'
          civilistica, ai fini del raccordo con le  regole  contabili
          uniformi di cui alla lettera a); 
              c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati  in
          missioni  e  programmi  coerenti  con  la   classificazione
          economica   e   funzionale   individuata   dagli   appositi
          regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale
          e  relativi  conti  satellite,  al  fine  di  rendere  piu'
          trasparenti e significative le  voci  di  bilancio  dirette
          all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di  un
          sistema unico di  codifica  dei  singoli  provvedimenti  di
          spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci; 
              d) affiancamento, ai fini conoscitivi,  al  sistema  di
          contabilita' finanziaria di  un  sistema  e  di  schemi  di
          contabilita'  economico-patrimoniale  che  si  ispirino   a
          comuni criteri di contabilizzazione; 
              e)  adozione   di   un   bilancio   consolidato   delle
          amministrazioni pubbliche con le proprie aziende,  societa'
          o altri organismi  controllati,  secondo  uno  schema  tipo
          definito  dal  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze
          d'intesa con i Ministri interessati; 
              f) definizione di un sistema di indicatori di risultato
          semplici, misurabili e riferiti ai programmi del  bilancio,
          costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse
          amministrazioni individuati con decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri. 
              3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 e' allegato
          un nomenclatore che illustra le definizioni degli  istituti
          contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o
          tipologia  di  enti,  a  cui  si  conformano   i   relativi
          regolamenti di contabilita'. 
              4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi alla Camera dei deputati e al  Senato  della
          Repubblica affinche' su di  essi  sia  espresso  il  parere
          delle Commissioni parlamentari  competenti  entro  sessanta
          giorni  dalla  trasmissione.  Decorso  tale   termine   per
          l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
          adottati. Il Governo, qualora non  intenda  conformarsi  ai
          pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le
          proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e  rende
          comunicazioni davanti a  ciascuna  Camera.  Decorsi  trenta
          giorni dalla  data  della  nuova  trasmissione,  i  decreti
          possono comunque essere  adottati  in  via  definitiva  dal
          Governo. I decreti legislativi che comportino  riflessi  di
          ordine finanziario devono essere corredati della  relazione
          tecnica di cui all'art. 17, comma 3. 
              5.  Ai   fini   della   predisposizione   dei   decreti
          legislativi di cui al comma 1 e'  istituito,  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, senza oneri a carico della  finanza  pubblica,  il
          comitato per i  principi  contabili  delle  amministrazioni
          pubbliche,  composto   da   ventitre'   componenti,   cosi'
          suddivisi: 
              a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e
          delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente,  e
          un rappresentante per ciascuno dei Ministeri  dell'interno,
          della difesa,  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca,  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali, nonche' un  rappresentante  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri; 
              b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della
          Camera dei deputati e uno dell'amministrazione  del  Senato
          della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come
          invitati permanenti, e un rappresentante  della  Corte  dei
          conti; 
              c) un rappresentante dell'ISTAT; 
              d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui
          tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni
          e delle province autonome di Trento e di Bolzano,  uno  dei
          quali per le autonomie speciali, uno designato  dall'Unione
          delle    province    d'Italia    (UPI),    uno    designato
          dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno
          designato dall'Unione  nazionale  comuni,  comunita',  enti
          montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative
          regionali e delle province autonome, d'intesa tra  di  loro
          nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea,
          dei Consigli regionali e delle  province  autonome  di  cui
          agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; 
              e)        tre        esperti         in         materia
          giuridico-contabile-economica. 
              6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 2, comma 1,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti parole: «nonche' al fine di armonizzare i  sistemi
          contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi  enti  e  i
          relativi  termini  di  presentazione  e  approvazione,   in
          funzione  delle  esigenze  di  programmazione,  gestione  e
          rendicontazione della finanza pubblica»; 
              b) all'art. 2, comma 2, la  lettera  h)  e'  sostituita
          dalla seguente: 
              «h) adozione di  regole  contabili  uniformi  e  di  un
          comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi
          di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con
          la classificazione economica e funzionale individuata dagli
          appositi regolamenti comunitari in materia di  contabilita'
          nazionale  e  relativi  conti  satellite;  adozione  di  un
          bilancio consolidato con le  proprie  aziende,  societa'  o
          altri organismi controllali,  secondo  uno  schema  comune;
          affiancamento,  a   fini   conoscitivi,   al   sistema   di
          contabilita' finanziaria di  un  sistema  e  di  schemi  di
          contabilita'  economico-patrimoniale  ispirati   a   comuni
          criteri di contabilizzazione; raccordabilita'  dei  sistemi
          contabili  e  degli   schemi   di   bilancio   degli   enti
          territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai  fini
          della procedura per i disavanzi eccessivi;  definizione  di
          una tassonomia per la riclassificazione dei dati  contabili
          e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui  alla
          presente   legge   tenute   al   regime   di   contabilita'
          civilistica, ai fini del raccordo con le  regole  contabili
          uniformi;  definizione  di  un  sistema  di  indicatori  di
          risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi  del
          bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
          diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione  agli
          articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il  quale
          regioni ed enti  locali  devono  comunicare  al  Governo  i
          propri bilanci preventivi e consuntivi, come  approvati,  e
          previsione di sanzioni ai  sensi  dell'art.  17,  comma  1,
          lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine»; 
              c) all'art. 2, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
              «6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1 e' adottato entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.  Un  decreto  legislativo,  da
          adottare entro il termine previsto al comma 1 del  presente
          articolo, disciplina la  determinazione  dei  costi  e  dei
          fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
          prestazioni di cui al comma  2  dell'art.  20.  Il  Governo
          trasmette  alle  Camere,  entro  il  30  giugno  2010,  una
          relazione concernente il quadro generale  di  finanziamento
          degli enti territoriali e ipotesi di  definizione  su  base
          quantitativa  della  struttura  fondamentale  dei  rapporti
          finanziari tra lo Stato, le regioni, le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
          delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
          e' comunque trasmessa alle Camere  prima  degli  schemi  di
          decreto   legislativo    concernenti    i    tributi,    le
          compartecipazioni   e   la    perequazione    degli    enti
          territoriali»; 
              d) all'art. 3, comma 6, terzo periodo, dopo le  parole:
          «l'esercizio della delega» sono inserite  le  seguenti:  «o
          successivamente»; 
              e) all'art. 4,  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:
          «trenta  componenti  e»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «trentadue  componenti,  due   dei   quali   rappresentanti
          dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti,». 
              7. Il comitato  per  i  principi  contabili  agisce  in
          reciproco raccordo con la  Commissione  tecnica  paritetica
          per il federalismo fiscale di cui all'art. 4 della legge  5
          maggio 2009, n. 42, per le attivita'  di  cui  all'art.  2,
          comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di
          tutte  le  risultanze  relative  alla  armonizzazione   dei
          bilanci pubblici. 
              8. Disposizioni correttive ed integrative  dei  decreti
          legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro
          tre anni dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          medesimi, tenendo anche conto dei  decreti  legislativi  da
          adottare ai sensi degli articoli 40 e 42, nel rispetto  dei
          principi e criteri direttivi  e  con  le  stesse  modalita'
          previsti dal presente articolo.". 
              Il  decreto  legislativo  31   maggio   2011,   n.   91
          (Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31
          dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di  adeguamento  ed
          armonizzazione dei sistemi contabili) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2011, n. 145. 
              Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33  (Riordino
          della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
          gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e  diffusione  di
          informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
              Il  decreto  legislativo  18   aprile   2016,   n.   50
          (Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,   2014/24/UE   e
          2014/25/UE    sull'aggiudicazione    dei    contratti    di
          concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure
          d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
          dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  nonche'
          per il riordino della  disciplina  vigente  in  materia  di
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile  2016,  n.
          91, S.O.. 
              Si riporta l'art. 15 della citata legge 7 agosto  1990,
          n. 241: 
              "Art. 15. Accordi fra pubbliche amministrazioni 
              1. Anche al di fuori delle ipotesi  previste  dall'art.
          14, le amministrazioni pubbliche possono sempre  concludere
          tra  loro  accordi  per  disciplinare  lo  svolgimento   in
          collaborazione di attivita' di interesse comune. 
              2.  Per  detti  accordi   si   osservano,   in   quanto
          applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2
          e 3. 
              2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014  gli  accordi  di
          cui al comma 1 sono sottoscritti  con  firma  digitale,  ai
          sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
          82, con firma elettronica avanzata, ai sensi  dell'art.  1,
          comma 1, lettera q-bis), del decreto  legislativo  7  marzo
          2005,  n.  82,   ovvero   con   altra   firma   elettronica
          qualificata, pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione
          della presente disposizione non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  del   bilancio   dello   Stato.
          All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle
          risorse umane, strumentali  e  finanziarie  previste  dalla
          legislazione vigente.". 
              Si riporta l'art. 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
          n. 201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre  2011,  n.  214  (Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici): 
              "Art. 46.  Collegamenti  infrastrutturali  e  logistica
          portuale 
              1.  Al  fine  di   promuovere   la   realizzazione   di
          infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree  retro
          portuali, le autorita' portuali possono costituire  sistemi
          logistici che intervengono, attraverso atti d'intesa  e  di
          coordinamento con le  regioni,  le  province  ed  i  comuni
          interessati nonche'  con  i  gestori  delle  infrastrutture
          ferroviarie. 
              2. Le attivita' di cui al comma 1 devono realizzarsi in
          ottemperanza a quanto previsto dalla normativa comunitaria,
          avendo riguardo ai corridoi transeuropei  e  senza  causare
          distorsione della concorrenza tra i sistemi portuali. 
              3. Gli interventi di coordinamento devono essere mirati
          all'adeguamento dei piani regolatori  portuali  e  comunali
          per le esigenze di cui al comma 2,  che,  conseguentemente,
          divengono prioritarie nei  criteri  di  destinazione  d'uso
          delle aree. 
              4. Nei terminali retro portuali, cui fa riferimento  il
          sistema logistico, il servizio ai fini  dello  sdoganamento
          e'   svolto   di   norma   dalla   medesima   articolazione
          territoriale dell'amministrazione competente  che  esercita
          il  servizio  nei  porti  di  riferimento,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". 
              Si riporta l'art. 8, comma 1, lettera f) della legge  7
          agosto 2015, n. 124  (Deleghe  al  Governo  in  materia  di
          riorganizzazione    delle    amministrazioni    pubbliche),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2015,  n.
          187: 
              "Art. 8.  Riorganizzazione  dell'amministrazione  dello
          Stato 
              1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  diciotto
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno o piu' decreti legislativi per modificare la disciplina
          della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri,
          delle agenzie governative nazionali e degli  enti  pubblici
          non  economici  nazionali.  I  decreti   legislativi   sono
          adottati nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
              (Omissis). 
              f)  con  riferimento  a  enti  pubblici  non  economici
          nazionali  e  soggetti  privati  che   svolgono   attivita'
          omogenee:  semplificazione  e  coordinamento  delle   norme
          riguardanti l'ordinamento  sportivo,  con  il  mantenimento
          della sua specificita'; riconoscimento  delle  peculiarita'
          dello sport per persone affette da disabilita'  e  scorporo
          dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano   (CONI)   del
          Comitato  italiano  paralimpico  con   trasformazione   del
          medesimo in ente autonomo di diritto pubblico  senza  oneri
          aggiuntivi per la finanza pubblica,  nella  previsione  che
          esso utilizzi parte delle risorse  finanziarie  attualmente
          in disponibilita' o attribuite al CONI  e  si  avvalga  per
          tutte le attivita' strumentali,  ivi  comprese  le  risorse
          umane,  di  CONI  Servizi  spa,  attraverso   un   apposito
          contratto  di  servizio;  previsione   che   il   personale
          attualmente  in  servizio  presso  il   Comitato   italiano
          paralimpico transiti in CONI Servizi spa; riorganizzazione,
          razionalizzazione  e   semplificazione   della   disciplina
          concernente le autorita' portuali  di  cui  alla  legge  28
          gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero,
          all'individuazione di autorita'  di  sistema  nonche'  alla
          governance tenendo conto del ruolo delle  regioni  e  degli
          enti locali e alla  semplificazione  e  unificazione  delle
          procedure doganali e amministrative in materia di porti. 
              (Omissis).". 
              Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo  28  agosto
          1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): 
              "Art. 8 Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".