Art. 7 
 
         Disposizioni sul processo amministrativo telematico 
 
  1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 1° gennaio
2017, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 25, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. Al processo  amministrativo  telematico  si  applica,  in
quanto compatibile, l'articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221. 
    1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si  applica
per i ricorsi soggetti al processo amministrativo telematico.»; 
    b) all'articolo 136: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. I difensori, le parti nei casi in cui  stiano  in  giudizio
personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e
i documenti con modalita' telematiche. In casi eccezionali, anche  in
considerazione   della   ricorrenza   di   particolari   ragioni   di
riservatezza legate alla posizione delle parti o  alla  natura  della
controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il
presidente della sezione se il  ricorso  e'  gia'  incardinato  o  il
collegio  se  la  questione  sorge  in  udienza  possono   dispensare
dall'impiego delle modalita' di sottoscrizione e di deposito  di  cui
al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in tali casi e
negli altri casi di esclusione dell'impiego di modalita'  telematiche
previsti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 1, delle norme  di
attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e
dei documenti.»; 
      2) al comma 2-bis, le parole: «Tutti gli atti» sono  sostituite
dalle seguenti: «Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti» e le
parole: «possono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono»; 
      3) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti: 
      «2-ter. Quando il difensore depositi con modalita'  telematiche
la copia informatica, anche per immagine, di un atto  processuale  di
parte, di un provvedimento del giudice o di un documento  formato  su
supporto analogico e detenuto  in  originale  o  in  copia  conforme,
attesta  la  conformita'  della  copia  al  predetto  atto   mediante
l'asseverazione  di  cui  all'articolo  22,  comma  2,  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La copia munita dell'attestazione di
conformita' equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto  o
del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di conformita' di
cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto  la  veste
di pubblici ufficiali. 
      2-quater. Il presidente della  sezione  o  il  collegio  se  la
questione sorge in udienza possono autorizzare il privato chiamato in
causa dallo stesso giudice, che non possa effettuare il  deposito  di
scritti difensivi o di documenti mediante PEC, a depositare  mediante
upload attraverso il sito istituzionale.». 
  2. Alle norme di attuazione,  di  cui  all'allegato  2  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 1°  gennaio  2017,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «possono essere  eseguite»
sono sostituite dalle seguenti: «sono eseguite»; 
    b) all'articolo 4, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. E' assicurata la possibilita'  di  depositare  con  modalita'
telematica gli atti in  scadenza  fino  alle  ore  24:00  dell'ultimo
giorno consentito. Il deposito e' tempestivo se entro  le  ore  24:00
del  giorno  di  scadenza  e'  generata  la  ricevuta   di   avvenuta
accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente,  andato
a buon fine. Agli effetti dei termini a  difesa  e  della  fissazione
delle udienze camerali e pubbliche  il  deposito  degli  atti  e  dei
documenti in scadenza  effettuato  oltre  le  ore  12:00  dell'ultimo
giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo.»; 
    c) all'articolo 5, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Nei casi in  cui  e'  previsto  il  deposito  di  atti  e
documenti  in  forma  cartacea,  il  segretario  forma  un  fascicolo
cartaceo  recante  i  dati  identificativi  del   procedimento;   nel
fascicolo cartaceo, che si considera parte integrante  del  fascicolo
d'ufficio, sono inseriti l'indice dei documenti depositati, gli  atti
legittimanti il deposito in forma cartacea e i documenti  depositati.
L'aggiornamento dell'indice e' curato dal  segretario  ai  sensi  del
comma 4.»; 
    d)  all'articolo  13,  dopo  il  comma  1-bis,  sono  inseriti  i
seguenti: 
    «1-ter. Salvi i casi in cui e' diversamente disposto,  tutti  gli
adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione  inerenti
ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal  1°  gennaio  2017
sono eseguiti con modalita' telematiche, secondo quanto  disciplinato
nel decreto di cui al comma 1. 
    1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi,  degli
scritti difensivi e della documentazione devono essere effettuati con
PEC  o,  nei  casi  previsti,  mediante  upload  attraverso  il  sito
istituzionale, dai domiciliatari anche non  iscritti  all'Albo  degli
avvocati. Le comunicazioni di segreteria  sono  fatte  alla  PEC  del
domiciliatario.»; 
    e) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
    «13-bis.  Misure  transitorie  per  l'uniforme  applicazione  del
processo amministrativo telematico. 
    1. Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, il
collegio di primo grado cui e' assegnato il ricorso, se rileva che il
punto   di   diritto   sottoposto   al   suo   esame    e    vertente
sull'interpretazione e l'applicazione delle norme in tema di processo
amministrativo  telematico  ha  gia'  dato  luogo   a   significativi
contrasti giurisprudenziali rispetto a decisioni di  altri  tribunali
amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, tali  da  incidere
in modo rilevante sul diritto di difesa di una parte,  con  ordinanza
emanata su richiesta di parte o d'ufficio e  pubblicata  in  udienza,
puo' chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale  o
della sezione staccata di appartenenza di  sottoporre  al  presidente
del Consiglio di Stato istanza di rimessione  del  ricorso  all'esame
dell'adunanza plenaria, contestualmente rinviando la trattazione  del
giudizio  alla  prima  udienza  successiva  al  sessantesimo   giorno
dall'udienza in cui e'  pubblicata  l'ordinanza.  Il  presidente  del
tribunale o della sezione staccata provvede entro venti giorni  dalla
richiesta;  il  silenzio  equivale  a  rigetto.  Il  presidente   del
Consiglio di Stato  comunica  l'accoglimento  della  richiesta  entro
trenta giorni dal ricevimento, e in tal caso nell'udienza davanti  al
tribunale il processo e' sospeso fino all'esito della decisione della
plenaria. La mancata risposta del presidente del Consiglio  di  Stato
entro trenta  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta  equivale  a
rigetto. L'adunanza plenaria e' calendarizzata  non  oltre  tre  mesi
dalla richiesta, e decide la sola questione di  diritto  relativa  al
processo amministrativo telematico.». 
  3. Le modifiche introdotte dal presente  articolo,  nonche'  quelle
disposte dall'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114, e dall'articolo 20, comma 1-bis, del  decreto-legge  27
giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto  2015,  n.  132,  hanno  efficacia  con  riguardo  ai  giudizi
introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo  grado,  a
far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati  anteriormente  a
tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento  del  grado
di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e  comunque  non
oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 per  i
giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo  o  in  secondo
grado, con modalita' telematiche deve essere  depositata  almeno  una
copia  cartacea  del  ricorso  e   degli   scritti   difensivi,   con
l'attestazione di conformita' al relativo deposito telematico. 
  5. Le disposizioni sul processo amministrativo telematico contenute
negli allegati al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,  non  si
applicano alle controversie di cui all'articolo 22 e agli articoli 39
e seguenti del Capo V della legge 3 agosto 2007, n. 124. 
  6. Al fine di garantire la sicurezza del sistema informativo  della
giustizia amministrativa (SIGA) a decorrere dal  1°  gennaio  2017  i
depositi telematici degli  atti  processuali  e  dei  documenti  sono
effettuati dai difensori e dalle Pubbliche  amministrazioni  mediante
l'utilizzo esclusivo di un indirizzo di posta elettronica certificata
risultante  dai  pubblici  elenchi,  gestiti  dal   Ministero   della
giustizia. 
  7. Al fine di assicurare il costante coordinamento delle  attivita'
relative  all'avvio  del  processo  amministrativo   telematico,   di
garantire  le  disponibilita'  delle  risorse  umane  e   strumentali
occorrenti nonche' di verificare il rispetto dei connessi obblighi di
servizio, e' istituita una commissione  di  monitoraggio,  presieduta
dal presidente  aggiunto  del  Consiglio  di  Stato  e  composta  dal
presidente di tribunale  amministrativo  regionale  con  la  maggiore
anzianita'  di  ruolo,  dal  segretario  generale   della   giustizia
amministrativa,  dal   responsabile   del   servizio   centrale   per
l'informatica  e  le  tecnologie  di  comunicazione,   nonche',   ove
necessario,  da  altri  componenti  aventi   particolari   competenze
tecniche, anche esterni all'amministrazione, indicati  dal  consiglio
di presidenza della giustizia amministrativa in misura non  superiore
a tre. La partecipazione alla commissione e' obbligatoria e a  titolo
totalmente gratuito. La commissione si avvale del personale  e  delle
risorse strumentali e  logistiche  del  segretariato  generale  della
giustizia amministrativa. Il presidente  aggiunto  del  Consiglio  di
Stato  riferisce  mensilmente  al  consiglio  di   presidenza   della
giustizia amministrativa sull'andamento dei lavori della  commissione
e  propone  le  eventuali  modifiche  organizzative  che  si  rendono
necessarie per la migliore funzionalita' del processo  amministrativo
telematico. 
  8. E' abrogato il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge  30
giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12
agosto 2016, n. 161.