Art. 7 Costituzione di societa' a partecipazione pubblica 1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una societa' e' adottata con: a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali; b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali; c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali; d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche. 2. L'atto deliberativo e' redatto in conformita' a quanto previsto all'articolo 5, comma 1. 3. L'atto deliberativo contiene altresi' l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le societa' per azioni e per le societa' a responsabilita' limitata. 4. L'atto deliberativo e' pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante. 5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 6. Nel caso in cui una societa' a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o piu' amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o piu' amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5. Se la mancanza o invalidita' dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del codice civile. 7. Sono, altresi', adottati con le modalita' di cui ai commi 1 e 2: a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attivita' della societa'; b) la trasformazione della societa'; c) il trasferimento della sede sociale all'estero; d) la revoca dello stato di liquidazione.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo degli articoli 2328, 2332 e 2463 del citato Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del Codice civile»: «2328. Atto costitutivo La societa' puo' essere costituita per contratto o per atto unilaterale. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico [c.c. 14, 1350, n. 13, 2463, 2498, 2504, 2699] e deve indicare [c.c. 2333, 2335, n. 2, 2336, 2342, 2487, 2521, 2725]: 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonche' il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi; 2) la denominazione [c.c. 2414, n. 1] e il comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie; 3) l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale [c.c. 2361, 2369, 2414, n. 1, 2437, 2445, 2484, n. 2]; 4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato; 5) il numero e l'eventuale valore nominale [c.c. 2446] delle azioni, le loro caratteristiche e le modalita' di emissione e circolazione; 6) il valore attribuito ai crediti [c.c. 2255] e beni conferiti in natura [c.c. 2342, 2343, 2643, n. 10]; 7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti [c.c. 2433]; 8) i benefici eventualmente accordati ai promotori [c.c. 2333, 2335, n. 3, 2337, 2348] o ai soci fondatori [c.c. 2340, 2341]; 9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della societa' [c.c. 2380-bis]; 10) il numero dei componenti il collegio sindacale [c.c. 2397, 2400]; 11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della societa'; 13) la durata della societa' [c.c. 2484, n. 1] ovvero, se la societa' e' costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potra' recedere. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della societa', anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.» «2332. Nullita' della societa' Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullita' della societa' puo' essere pronunciata soltanto nei seguenti casi: 1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico [c.c. 1418]; 2) illiceita' dell'oggetto sociale; 3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della societa', o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale. La dichiarazione di nullita' non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della societa' dopo l'iscrizione nel registro delle imprese. I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali. La sentenza che dichiara la nullita' [c.c. 2309] nomina i liquidatori [c.c. 2487]. La nullita' non puo' essere dichiarata quando la causa di essa e' stata eliminata e di tale eliminazione e' stata data pubblicita' con iscrizione nel registro delle imprese [c.c. 1423, 2379]. Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullita' deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle imprese.». «2463. Costituzione La societa' puo' essere costituita con contratto o con atto unilaterale. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico [c.c. 14, 1350, n. 13, 2328, 2521, 2643, n. 10, 2699, 2725] e deve indicare [c.c. 2295, 2477]: 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione [c.c. 2463], contenente l'indicazione di societa' a responsabilita' limitata, e il comune ove sono poste la sede della societa' [c.c. 2250] e le eventuali sedi secondarie; 3) l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale; 4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro [c.c. 2327, 2482], sottoscritto e di quello versato [c.c. 2468]; 5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura [c.c. 2464]; 6) la quota di partecipazione di ciascun socio; 7) le norme relative al funzionamento della societa', indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza; 8) le persone cui e' affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 9) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della societa'. Si applicano alla societa' a responsabilita' limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341. L'ammontare del capitale puo' essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui e' affidata l'amministrazione. La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'art. 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva cosi' formata puo' essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione.» - Per il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si vedano le note all'art. 2.