Art. 7 
 
                    Modifiche all'articolo 6-bis 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 6-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 e' aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:  «Gli
indirizzi PEC inseriti in tale Indice costituiscono  mezzo  esclusivo
di comunicazione e notifica con i soggetti  di  cui  all'articolo  2,
comma 2.»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito  il  seguente:  «2-bis.  L'INI-PEC
acquisisce dagli ordini e dai  collegi  professionali  gli  attributi
qualificati dell'identita' digitale ai fini di  quanto  previsto  dal
decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies.». 
  2. Dopo l'articolo 6-bis e' inserito il seguente: 
  «Art.   6-ter.   (Indice   degli    indirizzi    delle    pubbliche
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi). - 1. Al  fine  di
assicurare la pubblicita' dei riferimenti telematici delle  pubbliche
amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi  e'  istituito  il
pubblico elenco di fiducia denominato "Indice degli  indirizzi  della
pubblica amministrazione e dei  gestori  di  pubblici  servizi",  nel
quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da
utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio  di  informazioni  e
per l'invio di  documenti  a  tutti  gli  effetti  di  legge  tra  le
pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati. 
  2.  La  realizzazione  e  la  gestione  dell'Indice  sono  affidate
all'AgID, che puo' utilizzare a tal fine  elenchi  e  repertori  gia'
formati dalle amministrazioni pubbliche. 
  3. Le amministrazioni di cui al comma 1 aggiornano gli indirizzi  e
i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno
semestrale,   secondo   le   indicazioni   dell'AgID.   La    mancata
comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e
del loro aggiornamento e'  valutata  ai  fini  della  responsabilita'
dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di  risultato  ai
dirigenti responsabili.». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 6-bis Indice nazionale degli indirizzi PEC  delle
          imprese e dei professionisti 
              1. Al fine di favorire  la  presentazione  di  istanze,
          dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di informazioni  e
          documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e  i
          professionisti in modalita' telematica, e' istituito, entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione  e  con  le  risorse  umane,   strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico
          elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta
          elettronica  certificata  (INI-PEC)  delle  imprese  e  dei
          professionisti,  presso  il  Ministero  per   lo   sviluppo
          economico. 
              2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a
          partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il
          registro   delle   imprese   e   gli   ordini   o   collegi
          professionali,   in   attuazione   di    quanto    previsto
          dall'articolo 16 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n. 2. Gli  indirizzi  PEC  inseriti  in  tale  Indice
          costituiscono  mezzo  esclusivo  di  comunicazione  con   i
          soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. 
              2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai  collegi
          professionali  gli  attributi  qualificati   dell'identita'
          digitale ai fini di quanto  previsto  dal  decreto  di  cui
          all'articolo 64, comma 2-sexies. 
              3. L'accesso all'INI-PEC e' consentito  alle  pubbliche
          amministrazioni,  ai  professionisti,  alle   imprese,   ai
          gestori o esercenti  di  pubblici  servizi  ed  a  tutti  i
          cittadini  tramite  sito  web   e   senza   necessita'   di
          autenticazione. L'indice e' realizzato in  formato  aperto,
          secondo la definizione di cui all'articolo 68, comma 3. 
              4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine  del
          contenimento dei  costi  e  dell'utilizzo  razionale  delle
          risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale
          per  la  realizzazione  e  gestione  operativa  dell'Indice
          nazionale di cui al comma 1  delle  strutture  informatiche
          delle  Camere  di  commercio  deputate  alla  gestione  del
          registro imprese e ne definisce  con  proprio  decreto,  da
          emanare entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, le modalita' di accesso  e  di
          aggiornamento. 
              5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le
          modalita' e le  forme  con  cui  gli  ordini  e  i  collegi
          professionali comunicano all'Indice  nazionale  di  cui  al
          comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai  professionisti
          di  propria  competenza  e  sono  previsti  gli   strumenti
          telematici resi disponibili dalle Camere di  commercio  per
          il tramite delle proprie strutture informatiche al fine  di
          ottimizzare  la  raccolta  e  aggiornamento  dei   medesimi
          indirizzi. 
              6.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.>>