(Accordo di Parigi-art. 7)
 
                             Articolo 7 
 
    1. Le Parti stabiliscono l'obiettivo mondiale di adattamento, che
consiste nel migliorare la capacita'  in  tal  senso,  rafforzare  la
resilienza e ridurre la vulnerabilita' ai cambiamenti  climatici,  al
fine di  contribuire  allo  sviluppo  sostenibile  e  assicurare  una
risposta   adeguata   in   materia   di    adattamento    nell'ambito
dell'obiettivo relativo alla temperatura di cui all'articolo 2. 
    2. Le Parti riconoscono che l'adattamento e' una  sfida  mondiale
che riguarda tutti, con dimensioni locali,  subnazionali,  nazionali,
regionali e internazionali, ed e' un elemento chiave che contribuisce
alla risposta mondiale di lungo termine ai cambiamenti climatici  per
proteggere le popolazioni, i mezzi di sussistenza e  gli  ecosistemi,
tenendo conto delle esigenze urgenti ed  immediate  delle  Parti  che
sono paesi in via di sviluppo e che sono particolarmente  vulnerabili
agli effetti negativi dei cambiamenti climatici. 
    3. Gli sforzi di adattamento delle Parti che sono paesi in via di
sviluppo sono riconosciuti,  in  conformita'  con  le  modalita'  che
saranno adottate dalla conferenza delle Parti che funge  da  riunione
delle Parti  del  presente  accordo  in  occasione  della  sua  prima
sessione. 
    4. Le Parti  riconoscono  che  attualmente  vi  e'  una  notevole
necessita' di adattamento  e  che  maggiori  livelli  di  mitigazione
possono ridurre  la  necessita'  di  ulteriori  sforzi  a  tal  fine,
riconoscendo inoltre che quanto  piu'  grande  e'  la  necessita'  di
adattamento tanto piu' alti possono essere i costi di adattamento. 
    5. Le Parti riconoscono  che  l'azione  di  adattamento  dovrebbe
basarsi su un approccio guidato dal paese, sensibile  all'eguaglianza
di genere, partecipativo e pienamente trasparente, che tenga conto di
gruppi, comunita' ed ecosistemi vulnerabili, e che si basi  e  ispiri
alle  migliori  conoscenze  scientifiche   disponibili   e,   laddove
appropriato,  alle  conoscenze  tradizionali,  alle   culture   delle
popolazioni indigene  e  alle  culture  locali,  cosi'  da  integrare
l'adattamento,  se  del  caso,  nelle  politiche   e   nelle   misure
socioeconomiche e ambientali rilevanti. 
    6.  Le  Parti  riconoscono  l'importanza  del  sostegno  e  della
cooperazione internazionale a favore degli sforzi  di  adattamento  e
l'importanza di tenere conto delle  esigenze  delle  Parti  che  sono
paesi  in  via  di  sviluppo,  in  special  modo  quelli   che   sono
particolarmente vulnerabili agli  effetti  negativi  dei  cambiamenti
climatici. 
    7. Le  Parti  dovrebbero  rafforzare  la  loro  cooperazione  per
migliorare l'azione di  adattamento,  tenendo  conto  del  quadro  di
adattamento di Cancun, anche per: 
      a) scambiare informazioni, buone pratiche, esperienze e lezioni
apprese, anche, laddove appropriato, per quanto riguarda la  scienza,
la pianificazione, le politiche e la  messa  in  atto  di  azioni  di
adattamento; 
      b)  rafforzare  i  meccanismi  istituzionali,  compresi  quelli
esistenti in virtu' della convenzione che  concorrono  all'attuazione
del  presente  accordo,  per  facilitare   sia   la   sintesi   delle
informazioni e delle conoscenze pertinenti sia l'offerta di  sostegno
e orientamenti tecnici alle Parti; 
      c) migliorare le conoscenze scientifiche sul clima, inclusa  la
ricerca, l'osservazione sistematica del sistema climatico  e  sistemi
di allerta precoce, in  modo  da  sostenere  i  servizi  climatici  e
agevolare la presa di decisioni; 
      d) assistere le  Parti  che  sono  paesi  in  via  di  sviluppo
nell'individuare  pratiche  di  adattamento  efficaci,  esigenze   di
adattamento, priorita', sostegno offerto  e  ricevuto  per  azioni  e
sforzi di adattamento, nonche' sfide e lacune, in modo  coerente  con
l'incoraggiamento delle buone pratiche; 
      e)  migliorare  l'efficacia  e  la  durata  delle   azioni   di
adattamento. 
    8. Le organizzazioni e le  agenzie  specializzate  delle  Nazioni
Unite sono incoraggiate a sostenere gli sforzi delle  Parti  volti  a
dare attuazione alle azioni di cui  al  paragrafo  7,  tenendo  conto
delle disposizioni di cui al paragrafo 5. 
    9. Ciascuna Parte, ove  opportuno,  si  impegna  in  processi  di
pianificazione  dell'adattamento  e  nell'attuazione  di  misure  che
consistono anche nella messa a punto o nel  rafforzamento  di  piani,
politiche e/o contributi pertinenti, che possono comprendere: 
      a)  la  realizzazione  di  azioni,  iniziative  e/o  sforzi  di
adattamento; 
      b) il processo  di  formulazione  e  attuazione  dei  piani  di
adattamento nazionali; 
      c) la valutazione degli effetti  dei  cambiamenti  climatici  e
della vulnerabilita' nei loro confronti, al fine di  definire  azioni
prioritarie, determinate a livello  nazionale,  tenendo  conto  delle
popolazioni, dei luoghi e degli ecosistemi vulnerabili; 
      d) il controllo e la valutazione dei  piani,  delle  politiche,
dei programmi e delle azioni di adattamento e gli insegnamenti che ne
derivano; 
      e) rendere resilienti i  sistemi  socioeconomici  e  ecologici,
anche  attraverso  la  diversificazione  economica  e   la   gestione
sostenibile delle risorse naturali. 
    10.  Ciascuna  Parte,  ove  opportuno,  dovrebbe  presentare   ed
aggiornare periodicamente  una  comunicazione  sull'adattamento,  che
puo' contenere le priorita', le esigenze di attuazione e di sostegno,
i piani e le azioni, senza creare alcun onere aggiuntivo per le Parti
che sono paesi in via di sviluppo. 
    11. La comunicazione sull'adattamento di cui al paragrafo 10, ove
opportuno, e' presentata e aggiornata periodicamente come  componente
o a corredo di altri comunicati e documenti,  compreso  il  piano  di
adattamento nazionale, i contributi determinati a  livello  nazionale
di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e/o la comunicazione nazionale. 
    12. La comunicazione sull'adattamento di cui al paragrafo  10  e'
iscritta in un registro pubblico tenuto dal Segretariato. 
    13. Un sostegno internazionale rafforzato, su base  continua,  e'
messo a diposizione delle Parti che sono paesi in via di sviluppo per
l'attuazione dei paragrafi 7, 9, 10  e  11,  in  conformita'  con  le
disposizioni degli articoli 9, 10 e 11. 
    14. Il bilancio globale di cui all'articolo 14, e' inteso,  inter
alia, a: 
      a) riconoscere gli sforzi di adattamento delle Parti  che  sono
paesi in via di sviluppo; 
      b) rafforzare l'attuazione delle misure di adattamento  tenendo
conto delle comunicazioni sull'adattamento di cui al paragrafo 10; 
      c) esaminare l'adeguatezza e l'efficacia dell'adattamento e del
sostegno offerto per l'adattamento; 
      d) esaminare i progressi complessivi  compiuti  nel  conseguire
l'obiettivo mondiale di adattamento di cui al paragrafo 1.