Art. 7
Misure urgenti per le infrastrutture viarie
1. Per gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della
viabilita' delle infrastrutture stradali di interesse nazionale
rientranti nella competenza di Anas S.p.a., interessate dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Anas S.p.a.
provvede in qualita' di soggetto attuatore della protezione civile,
operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, ai sensi dei commi da 873 a 875 della medesima legge,
avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo
Dipartimento della protezione civile n. 394 del 2016. Per il
coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e il ripristino
della viabilita' delle infrastrutture stradali rientranti nella
competenza delle regioni e degli enti locali, interessate dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Anas
S.p.a. opera in qualita' di soggetto attuatore della protezione
civile e provvede direttamente, ove necessario, anche in ragione
della effettiva capacita' operativa degli enti interessati,
all'esecuzione degli interventi, operando sempre in via di
anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalita'
di cui al primo periodo.