(Allegato I-art. 7)
 
                             Articolo 7 
 
                            Imparzialita' 
 
  1. Subito dopo aver prestato giuramento,  i  giudici  sottoscrivono
una  dichiarazione  con  la  quale  assumono   solenne   impegno   di
rispettare, per la durata  del  mandato  e  dopo  la  cessazione  del
mandato, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in  particolare  i
doveri di onesta' e di discrezione per quanto  riguarda  l'accettare,
dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. 
 
  2. I giudici non possono partecipare al procedimento di  una  causa
nella quale: 
 
  a) siano intervenuti come consulenti; 
 
  b) siano stati parte in causa o siano intervenuti come avvocato  di
una delle parti; 
 
  c) siano stati chiamati a pronunciarsi come  membro  di  un  organo
giurisdizionale, di una commissione di ricorso, di una commissione di
arbitrato o mediazione, di una commissione d'inchiesta o a  qualunque
altro titolo; 
 
  d) abbiano interessi personali o finanziari in relazione alla causa
o a una delle parti; o 
 
  e) abbiano rapporti di parentela  con  una  delle  parti  o  con  i
rappresentanti delle parti. 
 
  3. Qualora, per un motivo particolare, un  giudice  reputi  di  non
poter partecipare al giudizio o all'esame di una  causa  determinata,
ne informa il presidente  della  corte  d'appello  o,  nel  caso  dei
giudici del tribunale di primo grado, il presidente del tribunale  di
primo grado. Qualora, per un motivo particolare, il presidente  della
corte d'appello o, nel caso dei giudici del tribunale di primo grado,
il presidente del tribunale di primo grado reputi che un giudice  non
debba giudicare o concludere in una causa determinata, il  presidente
della corte d'appello o il presidente del tribunale di primo grado ne
fornisce una motivazione scritta e ne avverte il giudice interessato. 
 
  4. Qualsiasi parte in causa puo' ricusare un giudice che  partecipa
al procedimento per uno qualunque dei motivi elencati al paragrafo  2
o qualora sia a buon motivo sospettato di parzialita'. 
 
  5. In caso di difficolta' nell'applicazione del presente  articolo,
il praesidium decide conformemente al regolamento  di  procedura.  Il
giudice  interessato  e'  ascoltato  ma   non   prende   parte   alle
deliberazioni.