(Accordo-art. 7)
 
                             Articolo 7 
 
                      Tribunale di primo grado 
 
  1. Il tribunale di primo grado comprende una divisione  centrale  e
divisioni locali e regionali. 
 
  2. La divisione centrale ha la propria sede a Parigi, con sezioni a
Londra e a Monaco.  I  casi  dinanzi  alla  divisione  centrale  sono
distribuiti conformemente  all'allegato  II,  che  costituisce  parte
integrante del presente accordo. 
 
  3. Una divisione locale e' istituita in uno Stato membro contraente
su sua  richiesta,  conformemente  allo  statuto.  Uno  Stato  membro
contraente che ospita una divisione locale ne designa la sede. 
 
  4. Un'ulteriore divisione locale e' istituita in uno  Stato  membro
contraente su sua richiesta per ogni cento  procedimenti  relativi  a
brevetti, per anno civile, che  sono  stati  avviati  in  tale  Stato
membro contraente nei tre anni consecutivi  precedenti  o  successivi
alla data di entrata in vigore del presente accordo. Il numero  delle
divisioni locali in uno Stato membro contraente non  e'  superiore  a
quattro. 
 
  5. Una divisione regionale e' istituita per due o piu' Stati membri
contraenti su loro richiesta, conformemente allo statuto. Tali  Stati
membri contraenti designano la sede della divisione in questione.  La
divisione regionale puo' tenere udienze in piu' luoghi.