Art. 7 
 
 
Tutela e fruizione  del  patrimonio  cinematografico  e  audiovisivo.
                         Cineteca nazionale 
 
  1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente  legge,
l'impresa di produzione, a ultimazione dell'opera, deposita presso la
Cineteca nazionale una  copia,  anche  digitale,  dell'opera  con  le
caratteristiche previste nel decreto di cui al comma  5.  Il  mancato
deposito comporta la decadenza dai benefici concessi. 
  2. Per  proiezioni  a  scopo  culturale  e  didattico,  organizzate
direttamente o con altri enti a carattere  culturale,  trascorsi  tre
anni dall'avvenuto deposito, e al  di  fuori  di  ogni  finalita'  di
lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui al comma  1
o di altre copie  stampate  a  proprie  spese,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 10, secondo  comma,  e  dagli  articoli  46  e
46-bis  della  legge  22  aprile   1941,   n.   633,   e   successive
modificazioni. 
  3. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
di  seguito  denominato  «Ministero»,  puo'  avvalersi  della   copia
acquisita dalla  Cineteca  nazionale,  ai  sensi  del  comma  2,  per
proiezioni   e   manifestazioni    cinematografiche    nazionali    e
internazionali  in  Italia  e  all'estero,   non   aventi   finalita'
commerciali. 
  4. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale  e'  di  pubblico
interesse. 
  5. Con decreto del Ministro, da  emanare  entro  centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  acquisito  il
parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo  di  cui
all'articolo 11, sono stabilite le modalita' applicative del presente
articolo. 
  6. Con il decreto di cui al comma  5  sono  stabilite  altresi'  le
modalita' di costituzione,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente, di una rete nazionale
delle cineteche pubbliche, al fine di favorire  la  collaborazione  e
promuovere le attivita' destinate alla valorizzazione del  patrimonio
filmico e alla diffusione della cultura cinematografica.  Il  decreto
definisce altresi' le modalita' e le condizioni di possibili adesioni
alla  rete  da  parte  delle  cineteche  private,   con   particolare
riferimento a quelle iscritte alla Federazione  internazionale  degli
archivi del film. 
 
          Note all'art. 7: 
              Si riportano i testi degli articoli 10, secondo  comma,
          e  46  e  46-bis  della  legge  22  aprile  1941,  n.   633
          (Protezione  del  diritto  d'autore  e  di  altri   diritti
          connessi al suo esercizio), pubblicata nella Gazz. Uff.  16
          luglio 1941, n. 166:. 
              "Art. 10. 
              (Omissis). 
              Le parti indivise si presumono di valore eguale,  salvo
          la prova per iscritto di diverso accordo. 
              (Omissis)." 
              "Art. 46. 
              L'esercizio dei  diritti  di  utilizzazione  economica,
          spettante al produttore, ha  per  oggetto  lo  sfruttamento
          cinematografico dell'opera prodotta. 
              Salvo patto contrario, il produttore non puo'  eseguire
          o  proiettare  elaborazioni,  trasformazioni  o  traduzioni
          dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati
          nell'art. 44. 
              Gli autori della musica, delle composizioni musicali  e
          delle parole che accompagnano la musica  hanno  diritto  di
          percepire   direttamente   da   coloro    che    proiettano
          pubblicamente  l'opera  un   compenso   separato   per   la
          proiezione. Il compenso e' stabilito, in difetto di accordo
          fra le parti, secondo le norme del regolamento. 
              Gli autori del soggetto  e  della  sceneggiatura  e  il
          direttore  artistico,  qualora   non   vengano   retribuiti
          mediante  una  percentuale   sulle   proiezioni   pubbliche
          dell'opera  cinematografica,  hanno  diritto,  salvo  patto
          contrario quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da
          stabilirsi contrattualmente col produttore, a  ricevere  un
          ulteriore compenso, le cui forme e la cui  entita'  saranno
          stabilite con  accordi  da  concludersi  tra  le  categorie
          interessate." 
              Art. 46-bis. (Articolo inserito dall' art. 3, comma  1,
          D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581  e,  successivamente,  cosi'
          sostituito dall' art. 6, comma 1, D.L.gs 26 maggio 1997, n.
          154). 
              1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in
          caso di cessione del diritto di diffusione  al  produttore,
          spetta agli autori di opere cinematografiche  e  assimilate
          un equo compenso a carico degli organismi di emissione  per
          ciascuna utilizzazione delle opere  stesse  a  mezzo  della
          comunicazione  al  pubblico  via  etere,  via  cavo  e  via
          satellite. 
              2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
          e assimilate diversa da  quella  prevista  nel  comma  1  e
          nell'articolo 18-bis, comma  5,  agli  autori  delle  opere
          stesse spetta un equo  compenso  a  carico  di  coloro  che
          esercitano i diritti  di  sfruttamento  per  ogni  distinta
          utilizzazione economica. 
              3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
          ed assimilate espresse originariamente in lingua  straniera
          spetta,  altresi',  un  equo  compenso  agli  autori  delle
          elaborazioni costituenti  traduzione  o  adattamento  della
          versione in lingua italiana dei dialoghi. 
              4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1,  2
          e 3 non  e'  rinunciabile  e,  in  difetto  di  accordo  da
          concludersi tra le categorie interessate quali  individuate
          dall'articolo  16,  primo  comma,   del   regolamento,   e'
          stabilito con  la  procedura  di  cui  all'articolo  4  del
          decreto legislativo  luogotenenziale  20  luglio  1945,  n.
          440.".