Art. 7
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
per l'anno finanziario 2017, in conformita' all'annesso stato di
previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il
Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera
non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti
correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della
legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che
risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali.
Il relativo controvalore in euro e' acquisito all'entrata del
bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione
del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2017, per
l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento,
mantenimento e acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli
istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' altresi'
autorizzato ad effettuare, con le medesime modalita', operazioni in
valuta estera pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti
valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate,
ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento
del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta
della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale.
Note all'art. 7:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della legge
6 febbraio 1985, n. 15 e successive modificazioni
(Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal
Ministero degli affari esteri):
"Art. 5. Presso sedi all'estero, da individuarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta
Tesoro.
A detti conti affluiscono le entrate consolari, le
eccedenze sui finanziamenti di cui all'articolo 2, nonche',
su indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate
dello Stato realizzate all'estero.
Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti
correnti presso locali istituti bancari di fiducia.
Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta
Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
della riscossione che hanno effettuato detti versamenti,
quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle
rispettive contabilita'.
I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la
vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia
al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente
ragioneria centrale.
A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi
all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei
finanziamenti ministeriali di cui all'articolo 2, la
competente direzione generale del Ministero degli affari
esteri puo' autorizzare, previa comunicazione al competente
Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle
finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero degli affari esteri, le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai
rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle
esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento
all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato
seguendo le procedure previste dall'articolo 6 della
presente legge e dai D.M. 6 agosto 2003 del Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli
articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura
della competente direzione generale del Ministero degli
affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero degli affari esteri.
La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello
Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie
locali, autorizza il trasferimento in Italia delle
disponibilita' in valuta esistenti sui conti correnti
valuta Tesoro per il successivo versamento del loro
controvalore in lire all'entrata dello Stato.".