Art. 7 Procedura 1. Le richieste di ammissione alla garanzia sono presentate dalle banche interessate nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalita' che assicurano la rapidita' e la riservatezza della comunicazione. 2. La richiesta e' presentata secondo un modello uniforme predisposto dal Dipartimento del Tesoro entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, pubblicato sul sito internet del Dipartimento del Tesoro e della Banca d'Italia, indicando, tra l'altro, il fabbisogno di liquidita', anche prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui la banca chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente sia gia' stata ammessa o per le quali abbia gia' fatto richiesta di ammissione. 3. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta: a) le valutazioni dell'Autorita' competente sulla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1; b) nel caso di valutazione positiva della condizione sub a): 1) la congruita' delle condizioni e dei volumi dell'intervento di liquidita' richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione; 2) l'ammontare dei fondi propri a fini di vigilanza; 3) l'ammontare della garanzia; 4) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto dall'articolo 6. 4. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d'Italia, il Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente e di norma entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione della Banca d'Italia, in merito alla richiesta presentata dalla banca. Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca richiedente e alla Banca d'Italia, con modalita' che assicurano la rapidita' e la riservatezza della comunicazione. 5. Nel caso previsto dall'articolo 4, comma 2, ovvero qualora il valore nominale degli strumenti finanziari sui quali e' concessa la garanzia sia superiore a 500 milioni di euro e sia superiore al 5% del totale passivo della banca richiedente, la banca e' tenuta a presentare, entro due mesi dalla concessione della garanzia, un piano di ristrutturazione per confermare la redditivita' e la capacita' di raccolta della banca a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico. Il piano entro due mesi dalla concessione della garanzia e' sottoposto alla Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilita' della misura con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. 6. Nei casi indicati all'articolo 4, commi 2 e 3, e salvo quanto previsto dal comma 7, la banca richiedente non puo', per tutto il tempo in cui beneficia della garanzia: a) distribuire dividendi; b) effettuare pagamenti discrezionali su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 o coperti da clausola di grandfathering delle relative disposizioni transitorie; c) riacquistare propri strumenti di capitale primario di classe 1 o strumenti di cui alla lettera b), anche a seguito dell'esercizio di opzioni call, senza preventiva autorizzazione della Commissione europea; d) acquisire nuove partecipazioni, fatte salve le acquisizioni compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, ivi comprese le acquisizioni per finalita' di recupero dei crediti e di temporanea assistenza finanziaria a imprese in difficolta'. 7. Se la garanzia e' limitata a strumenti finanziari con scadenza non superiore a due mesi, la garanzia e' concessa secondo la procedura di cui ai commi da 1 a 5 e non si applica il comma 6.