Art. 7 
 
                              Procedura 
 
  1. Le richieste di ammissione alla garanzia sono  presentate  dalle
banche interessate nel medesimo  giorno  alla  Banca  d'Italia  e  al
Dipartimento del Tesoro con modalita' che assicurano la  rapidita'  e
la riservatezza della comunicazione. 
  2.  La  richiesta  e'  presentata  secondo  un   modello   uniforme
predisposto  dal  Dipartimento  del  Tesoro  entro  quindici   giorni
dall'entrata in vigore del  presente  decreto-legge,  pubblicato  sul
sito internet del Dipartimento del Tesoro  e  della  Banca  d'Italia,
indicando,  tra  l'altro,  il   fabbisogno   di   liquidita',   anche
prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a  cui  la  banca
chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente  sia  gia'
stata  ammessa  o  per  le  quali  abbia  gia'  fatto  richiesta   di
ammissione. 
  3. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al  Dipartimento  del
Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta: 
    a) le valutazioni  dell'Autorita'  competente  sulla  sussistenza
delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1; 
    b) nel caso di valutazione positiva della condizione sub a): 
      1) la congruita' delle condizioni e dei volumi  dell'intervento
di liquidita' richiesto, alla luce delle  dimensioni  della  banca  e
della sua patrimonializzazione; 
      2) l'ammontare dei fondi propri a fini di vigilanza; 
      3) l'ammontare della garanzia; 
      4) la misura della commissione dovuta secondo  quanto  previsto
dall'articolo 6. 
  4. Sulla base degli elementi comunicati dalla  Banca  d'Italia,  il
Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente  e  di  norma  entro
cinque  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  della   Banca
d'Italia,  in  merito  alla  richiesta  presentata  dalla  banca.  Il
Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca  richiedente
e alla Banca d'Italia, con modalita' che assicurano la rapidita' e la
riservatezza della comunicazione. 
  5. Nel caso previsto dall'articolo 4, comma 2,  ovvero  qualora  il
valore nominale degli strumenti finanziari sui quali e'  concessa  la
garanzia sia superiore a 500 milioni di euro e sia  superiore  al  5%
del totale passivo della banca richiedente,  la  banca  e'  tenuta  a
presentare, entro due mesi dalla concessione della garanzia, un piano
di ristrutturazione per confermare la redditivita' e la capacita'  di
raccolta della banca  a  lungo  termine  senza  ricorso  al  sostegno
pubblico. Il piano entro due mesi dalla concessione della garanzia e'
sottoposto alla Commissione europea ai fini della  valutazione  della
compatibilita' della  misura  con  il  quadro  normativo  dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato. 
  6. Nei casi indicati all'articolo 4, commi 2 e 3,  e  salvo  quanto
previsto dal comma 7, la banca richiedente non  puo',  per  tutto  il
tempo in cui beneficia della garanzia: 
    a) distribuire dividendi; 
    b) effettuare pagamenti discrezionali su  strumenti  di  capitale
aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento (UE)  del  Parlamento
europeo e del Consiglio n. 575  del  26  giugno  2013  o  coperti  da
clausola di grandfathering delle relative disposizioni transitorie; 
    c) riacquistare propri strumenti di capitale primario di classe 1
o strumenti di cui alla lettera b), anche a seguito dell'esercizio di
opzioni  call,  senza  preventiva  autorizzazione  della  Commissione
europea; 
    d) acquisire nuove partecipazioni, fatte  salve  le  acquisizioni
compatibili con la normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato,
ivi comprese le acquisizioni per finalita' di recupero dei crediti  e
di temporanea assistenza finanziaria a imprese in difficolta'. 
  7. Se la garanzia e' limitata a strumenti finanziari  con  scadenza
non superiore  a  due  mesi,  la  garanzia  e'  concessa  secondo  la
procedura di cui ai commi da 1 a 5 e non si applica il comma 6.