Art. 7 
 
 
                     Riproduzione della semente 
 
  1. Gli  enti  di  ricerca  pubblici,  le  universita',  le  agenzie
regionali  per  lo  sviluppo  e   l'innovazione,   anche   stipulando
protocolli o convenzioni con le associazioni culturali e  i  consorzi
dedicati specificamente alla canapicoltura, possono riprodurre per un
anno  la  semente  acquistata   certificata   nell'anno   precedente,
utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni di carattere
dimostrativo,  sperimentale  o  culturale,  previa  comunicazione  al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.