Art. 7 
 
 
   Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017 
 
  1. Gli interventi funzionali alla presidenza italiana  del  G7  nel
2017, in quanto imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei
procedimenti, costituiscono presupposto per  l'applicazione  motivata
della  procedura  di  cui  all'articolo  63,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; conseguentemente, per gli  appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi da aggiudicare da  parte  del
Capo della struttura  di  missione  «Delegazione  per  la  Presidenza
Italiana del Gruppo dei Paesi piu'  industrializzati»  per  il  2017,
istituita con decreto del Presidente  del  Consiglio  del  24  giugno
2016,  confermata  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 20  dicembre  2016,  e  del  Commissario  straordinario  del
Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali  e  di
sicurezza connessi alla medesima  Presidenza  italiana,  nominato  ai
sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti
temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati,  si  applicano,
in caso di necessita' ed urgenza, le disposizioni di cui ai commi 1 e
6 dell'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.