Art. 7 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  in  via
sperimentale fino al 31 marzo 2019. 
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  e
il Ministero dello sviluppo economico  trasmettono  alla  Commissione
europea entro il 31 dicembre 2018 un rapporto sull'applicazione delle
disposizioni di cui al presente decreto. 
  3. In caso di adozione da parte della Commissione europea  di  atti
esecutivi ai sensi dell'art. 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n.
1169/2011, relativi ai prodotti alimentari di cui all'art.  1,  prima
del 31 marzo 2019, il presente decreto  perde  efficacia  dal  giorno
della data di entrata in vigore dei medesimi. 
  4. I prodotti di cui all'art. 1, che non soddisfano i requisiti  di
cui al presente decreto, portati a stagionatura, immessi sul  mercato
o etichettati prima dell'entrata  in  vigore  dello  stesso,  possono
essere commercializzati fino all'esaurimento scorte e comunque  entro
e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto. 
  Il presente decreto e' trasmesso al competente Organo di controllo,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  ed
entra  in  vigore  dopo  novanta  giorni   dalla   data   della   sua
pubblicazione. 
    Roma, 9 dicembre 2016 
 
                                 Il Ministro delle politiche agricole 
                                       alimentari e forestali         
                                              Martina                 
Il Ministro dello sviluppo economico 
              Calenda 

Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2017 
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