Art. 7 
 
                  Definizione delle zone delimitate 
 
  1. Se la presenza  dell'organismo  specificato  e'  confermata,  il
Servizio fitosanitario regionale competente per territorio  definisce
senza indugio una zona delimitata  in  conformita'  al  comma  2  (di
seguito «zona delimitata»). 
  In deroga al primo comma, se la presenza di una o piu'  particolari
sottospecie dell'organismo specificato  e'  confermata,  il  Servizio
fitosanitario regionale puo' delimitare una zona in relazione solo  a
quella o quelle sottospecie. 
  2. La zona delimitata e' costituita da una zona infetta e una  zona
cuscinetto, in particolare: 
    a) la zona  infetta  comprende  tutte  le  piante  che  risultano
contagiate dall'organismo specificato, tutte le piante che presentano
sintomi  tali  da  indicare   la   possibile   infezione   da   parte
dell'organismo specificato e tutte le altre piante che possono essere
contagiate da tale organismo a causa della loro vicinanza alle piante
contagiate o perche' provenienti da un luogo di produzione comune, se
noto, a quello delle piante contagiate, o perche' trattasi di  piante
ottenute da queste ultime; 
    b) per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato nel
territorio  della  Provincia  di  Lecce   e   nei   comuni   elencati
nell'allegato II,  la  zona  infetta  comprende  almeno  la  suddetta
provincia  e  i  comuni  elencati,  oppure,  dove   applicabile,   le
particelle catastali («Fogli») di tali comuni; 
    c) la zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 10  km,  intorno
alla zona infetta; 
    d) la delimitazione esatta delle zone si basa su validi  principi
scientifici, sulla biologia dell'organismo  specificato  e  dei  suoi
vettori, sul livello di infezione, sulla presenza dei vettori e sulla
distribuzione delle piante specificate nell'area interessata. 
  3. Se la presenza dell'organismo specificato  e'  confermata  nella
zona cuscinetto, la delimitazione della zona  infetta  e  della  zona
cuscinetto e' immediatamente riveduta e modificata di conseguenza. 
  4. Se, in base alle ispezioni di cui all'art. 4 e  al  monitoraggio
di cui all'art. 9, comma 7, in una zona delimitata non viene rilevata
la presenza dell'organismo specificato per un periodo di cinque anni,
e' possibile revocare la delimitazione della zona. 
  5. In deroga al comma 1, il Servizio fitosanitario  regionale  puo'
decidere di non definire immediatamente una zona delimitata, se  sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
    a) vi sono prove che l'organismo specificato sia stato introdotto
di recente nella zona insieme alle piante su cui e' stato rilevato; 
    b) vi  e'  motivo  di  credere  che  tali  piante  fossero  state
contagiate prima della loro introduzione nella zona in questione; 
    c) in prossimita' di  tali  piante  non  sono  stati  individuati
vettori  che  trasportano  l'organismo  specificato,  sulla  base  di
analisi effettuate in conformita' con i metodi di prova convalidati a
livello internazionale. 
  6. Nel caso di cui al comma 5, il Servizio fitosanitario regionale: 
    a) effettua un'ispezione annuale per un  periodo  di  almeno  due
anni, al fine di accertare se  sono  state  contagiate  altre  piante
oltre a quelle sulle quali e' stato rilevato inizialmente l'organismo
specificato; 
    b) in base agli esiti dell'ispezione, decide  se  sia  necessario
definire una zona delimitata; 
    c) comunica al Servizio fitosanitario centrale  i  motivi  per  i
quali non definisce una zona delimitata e l'esito  dell'ispezione  di
cui alla lettera a), non appena disponibile.