(( Art. 7 novies 
 
           Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, 
          in materia di beni ad alto contenuto tecnologico 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 11, le  parole:  «o  da  un  ente  di  certificazione
accreditato, attestante» sono sostituite dalle seguenti:  «ovvero  un
attestato di conformita' rilasciato  da  un  ente  di  certificazione
accreditato, attestanti»; 
    b) all'allegato A, sezione «Beni strumentali il cui funzionamento
e' controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite  opportuni
sensori e azionamenti», la voce: «macchine utensili e impianti per la
realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali  e
delle materie  prime»  e'  sostituita  dalla  seguente:  «macchine  e
impianti per la realizzazione di prodotti mediante la  trasformazione
dei materiali e delle materie prime»; 
    c) all'allegato A, sezione «Beni strumentali il cui funzionamento
e' controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite  opportuni
sensori   e   azionamenti»,   prima   della    voce:    «dispositivi,
strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione,  la
sensorizzazione e/o l'iterconnessione e il controllo  automatico  dei
processi utilizzati anche nell'ammodernamento  o  nel  revamping  dei
sistemi di produzione esistenti» e'  inserito  il  seguente  periodo:
«Costituiscono   inoltre   beni   funzionali   alla    trasformazione
tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello  "Industria
4.0" i seguenti:»; 
    d) all'allegato A, sezione «Beni strumentali il cui funzionamento
e' controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite  opportuni
sensori e azionamenti» le parole da: «filtri e sistemi di trattamento
e recupero di acqua» fino a: «fermare  le  attivita'  di  macchine  e
impianti» sono soppresse. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il comma 11 dell'art. 1 della citata legge
          11 dicembre 2016, n. 232, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «11. Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9  e
          10, l'impresa e' tenuta a produrre una  dichiarazione  resa
          dal legale rappresentante ai sensi del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione
          superiore a  500.000  euro,  una  perizia  tecnica  giurata
          rilasciata da un  ingegnere  o  da  un  perito  industriale
          iscritti  nei  rispettivi  albi  professionali  ovvero   un
          attestato  di  conformita'  rilasciato  da   un   ente   di
          certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede
          caratteristiche tecniche tali da includerlo  negli  elenchi
          di  cui  all'allegato  A  o  all'allegato  B  annessi  alla
          presente legge ed e' interconnesso al sistema aziendale  di
          gestione della produzione o alla rete di fornitura.».