Art. 7 Procedura di valutazione dei progetti e responsabilita' gestionali del GSE 1. Il GSE, avvalendosi del supporto di ENEA e di RSE, svolge l'attivita' di valutazione e certificazione dei risparmi di energia primaria conseguiti attraverso la realizzazione dei progetti in conformita' alla metodologia di valutazione di cui all'art. 9 ed ai criteri di cui all'art. 6. 2. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990, il GSE nomina un responsabile del procedimento entro trenta giorni dal ricevimento della domanda del proponente. 3. Il GSE trasmette al soggetto proponente la comunicazione dell'esito della valutazione tecnico-economica delle proposte di progetto a consuntivo (PC) o standardizzato (PS) o delle relative richieste di verifica e certificazione dei risparmi RC o RS, entro novanta giorni dalla ricezione delle stesse. Per le valutazioni di cui al presente decreto, il GSE puo' richiedere al soggetto proponente informazioni aggiuntive rispetto a quelle trasmesse. In tal caso, la valutazione si conclude entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni integrative. 4. Le richieste di modifica ai progetti a consuntivo o standardizzati gia' approvati sono comunicate al GSE, accompagnate da idonea documentazione, in sede di presentazione della prima richiesta di verifica della certificazione dei risparmi (RC o RS) e, se necessario, nelle successive rendicontazioni. Il GSE verifica, con i tempi previsti ai commi 2 e 3, la coerenza dei dati e delle informazioni inviati in sede di presentazione delle RC o RS con i dati e le informazioni trasmesse in fase di presentazione dei PC o PS, al fine di verificare l'ammissibilita' del progetto oggetto della modifica progettuale. 5. Il GME emette i Certificati Bianchi per un ammontare complessivo corrispondente ai risparmi energetici verificati e certificati dal GSE.