(( Art. 7-bis 
 
               Interventi volti alla ripresa economica 
 
  1. Dopo l'articolo 20 del decreto-legge n. 189 del 2016 e' inserito
il seguente: 
  «Art. 20-bis (Interventi volti alla ripresa  economica).  -  1.  Al
fine di favorire la ripresa  produttiva  delle  imprese  del  settore
turistico,  dei  servizi  connessi,  dei  pubblici  esercizi  e   del
commercio e artigianato, nonche' delle imprese che svolgono attivita'
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.  96,  e
dalle pertinenti  norme  regionali,  insediate  da  almeno  sei  mesi
antecedenti agli eventi sismici nelle province delle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui  agli
allegati 1 e 2 al presente decreto,  nel  limite  complessivo  di  23
milioni di euro per l'anno 2017, sono concessi alle medesime  imprese
contributi, a condizione che le stesse abbiano  registrato,  nei  sei
mesi successivi agli eventi  sismici,  una  riduzione  del  fatturato
annuo in misura non inferiore al  30  per  cento  rispetto  a  quello
calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. 
  2. I criteri, le  procedure,  le  modalita'  di  concessione  e  di
calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto  delle  risorse
tra le regioni interessate sono stabiliti con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di  spesa
di cui al medesimo comma 1,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione. Alla  concessione  dei
contributi provvedono i vice commissari. 
  3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati  ai  sensi
dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,
del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  23  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 29 dicembre 2014, n. 190». ))