Art. 7 Organismi di informazione per la sicurezza 1. Il DIS e le Agenzie svolgono la propria attivita' nel campo della sicurezza cibernetica avvalendosi degli strumenti e secondo le modalita' e le procedure stabilite dalla legge n. 124 del 2007. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il direttore generale del DIS, sulla base delle direttive adottate dal Presidente ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, della legge n. 124 del 2007 e alla luce degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali individuati dal CISR, cura, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera d-bis), della citata legge, il coordinamento delle attivita' di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali. 3. Il DIS, attraverso i propri uffici, assicura il supporto al direttore generale per l'espletamento delle attivita' di coordinamento di cui al comma 2. Il DIS provvede, altresi', sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c), della legge n. 124 del 2007, alla luce delle acquisizioni provenienti dallo scambio informativo di cui all'art. 4, comma 3, lettera e), della citata legge, e dei dati acquisiti ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, della medesima legge, alla formulazione di analisi, valutazioni e previsioni sulla minaccia cibernetica. Provvede, in base a quanto disposto dal presente decreto, alla trasmissione di informazioni rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti, anche privati, interessati all'acquisizione di informazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f), della citata legge, nonche' alla condivisione delle stesse informazioni nell'ambito del Nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all'art. 8. 4. Le Agenzie, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono, secondo gli indirizzi definiti dalle direttive del Presidente e le linee di coordinamento delle attivita' di ricerca informativa stabilite dal direttore generale del DIS ai sensi del comma 2, le attivita' di ricerca e di elaborazione informativa rivolte alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali. 5. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, il DIS e le Agenzie, secondo le forme di coordinamento definite ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera d-bis), della legge n. 124 del 2007, corrispondono con le pubbliche amministrazioni, i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilita', le universita' e con gli enti di ricerca, stipulando a tal fine apposite convenzioni ai sensi dell'art. 13, comma 1, della medesima legge. Possono accedere, per le medesime finalita', agli archivi informatici dei soggetti di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 124 del 2007, secondo le modalita' e con le procedure indicate dal regolamento ivi previsto. 6. Il DIS, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera m), della legge n. 124 del 2007, pone in essere ogni iniziativa volta a promuovere e diffondere la conoscenza e la consapevolezza in merito ai rischi derivanti dalla minaccia cibernetica e sulle misure necessarie a prevenirli.