Art. 7 Valutazione delle carenze 1. Per ciascun elemento da sottoporre al controllo, l'allegato I fornisce un elenco di possibili carenze e del loro livello di gravita'. 2. Le carenze rilevate nel corso dei controlli periodici dei veicoli sono classificate in uno dei seguenti gruppi: a) carenze lievi che non hanno conseguenze significative sulla sicurezza del veicolo o ripercussioni sull'ambiente e altri casi lievi di non conformita'; b) carenze gravi che possono pregiudicare la sicurezza del veicolo o avere ripercussioni sull'ambiente o mettere a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada, o altri casi piu' gravi di non conformita'; c) carenze pericolose che costituiscono un rischio diretto o immediato per la sicurezza stradale, o hanno ripercussioni sull'ambiente e che giustificano la possibilita' di vietare l'utilizzo del veicolo sulle strade pubbliche. 3. Un veicolo con carenze che rientrano in piu' di un gruppo di carenze di cui al comma 2 e' classificato nel gruppo che corrisponde alla carenza piu' grave. Un veicolo che presenta diverse carenze relative alle stesse aree oggetto del controllo, identificate nell'allegato I, punto 2, puo' essere classificato nel gruppo di carenze del livello di gravita' immediatamente superiore se e' possibile dimostrare che l'effetto combinato di tali carenze comporta un rischio piu' elevato per la sicurezza stradale.