Art. 7 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020. 2. In caso di adozione da parte della Commissione europea di atti esecutivi ai sensi dell'art. 26, paragrafi 5 e 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativi ai prodotti alimentari di cui all'art. 1, prima del 31 dicembre 2020, il presente decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi. 3. I prodotti di cui all'art. 1, che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all'esaurimento scorte. Il presente decreto e' trasmesso al competente Organo di controllo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dopo centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione. Roma, 26 luglio 2017 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 755