Art. 7 1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, puo' essere rilasciata anche dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto o che e' comunque interessata all'esecuzione del medesimo. In tal caso la prefettura-ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare. 2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione puo' essere presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a cio' delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i signori prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilita' del trasporto, anche della distanza della localita' di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le localita' di confine. 3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c), anche delle difficolta' derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento. 4. Durante i periodi di divieto i prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimita' della frontiera.