Art. 7 Diritti dei titolari dei diritti che non sono membri dell'organismo di gestione collettiva 1. Gli organismi di gestione collettiva che, in base ad un rapporto giuridico diretto derivante dalla legge o da una cessione di diritti, da una licenza o da qualsiasi altro accordo contrattuale, gestiscono diritti di titolari dei diritti che non ne siano membri, devono osservare le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 27, 35, comma 3, e 38.