Art. 7 
 
Diritti dei titolari dei diritti che non sono  membri  dell'organismo
                       di gestione collettiva 
 
  1. Gli organismi di gestione collettiva che, in base ad un rapporto
giuridico diretto derivante dalla legge o da una cessione di diritti,
da una licenza o da qualsiasi altro accordo contrattuale,  gestiscono
diritti di titolari dei diritti  che  non  ne  siano  membri,  devono
osservare le disposizioni di cui agli articoli 5, comma  3,  27,  35,
comma 3, e 38.