(Statuto-art. 7)
 
                               Art. 7. 
                        Collegio dei revisori 
 
  1. Il Collegio dei revisori dei conti e'  composto  da  tre  membri
effettivi e due supplenti, nominati con decreto  dal  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, iscritti nel registro  dei
revisori legali o  in  possesso  di  comprovata  professionalita'  in
materia amministrativo-contabile. Un membro effettivo, che assume  le
funzioni di Presidente, e un  membro  supplente  sono  designati  dal
Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio  2011,  n.  111.  I
membri supplenti subentrano in  caso  di  morte,  di  rinunzia  o  di
decadenza di un membro effettivo. 
  2. Il Collegio  dei  revisori  dei  conti  svolge  le  funzioni  di
controllo e di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile e
all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 
  3. I componenti del Collegio dei revisori dei conti assistono  alle
riunioni del Consiglio di amministrazione. 
  4. Alle riunioni del Collegio dei revisori  dei  conti  assiste  il
magistrato della Corte dei  conti  delegato  al  controllo  ai  sensi
dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 
  5. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro  anni;
i componenti possono essere rinnovati una sola volta. Il compenso dei
componenti effettivi e' determinato con decreto  del  Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi della direttiva della
Presidenza del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001.