Art. 7. Collegio dei revisori 1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, iscritti nel registro dei revisori legali o in possesso di comprovata professionalita' in materia amministrativo-contabile. Un membro effettivo, che assume le funzioni di Presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111. I membri supplenti subentrano in caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un membro effettivo. 2. Il Collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile e all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 3. I componenti del Collegio dei revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione. 4. Alle riunioni del Collegio dei revisori dei conti assiste il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 5. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni; i componenti possono essere rinnovati una sola volta. Il compenso dei componenti effettivi e' determinato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi della direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001.