Art. 7 
 
 
                        Affidamento familiare 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4  maggio  1983,  n.
184, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Gli enti locali possono promuovere la  sensibilizzazione  e
la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare  dei
minori stranieri non accompagnati, in  via  prioritaria  rispetto  al
ricovero in una struttura di accoglienza. 
  1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica;  gli
enti locali provvedono  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  nei
propri bilanci». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo dell'art. 2 della legge 4  maggio  1983,  n.
          184, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 2. - 1. Il minore  temporaneamente  privo  di  un
          ambiente familiare idoneo,  nonostante  gli  interventi  di
          sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'art. 1, e' affidato
          ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una
          persona singola, in grado di assicurargli il  mantenimento,
          l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di  cui
          egli ha bisogno. 
              1-bis.  Gli   enti   locali   possono   promuovere   la
          sensibilizzazione  e  la  formazione  di   affidatari   per
          favorire l'affidamento familiare dei minori  stranieri  non
          accompagnati, in via prioritaria rispetto  al  ricovero  in
          una struttura di accoglienza. 
              1-ter. Dall'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
          comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei  limiti
          delle risorse disponibili nei propri bilanci. 
              2. Ove non sia possibile l'affidamento nei  termini  di
          cui al comma 1, e' consentito l'inserimento del  minore  in
          una comunita' di tipo  familiare  o,  in  mancanza,  in  un
          istituto di assistenza pubblico o privato, che  abbia  sede
          preferibilmente nel luogo  piu'  vicino  a  quello  in  cui
          stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per
          i minori di eta' inferiore a sei  anni  l'inserimento  puo'
          avvenire solo presso una comunita' di tipo familiare. 
              3. In caso di necessita' e urgenza  l'affidamento  puo'
          essere disposto anche senza porre in essere gli  interventi
          di cui all'art. 1, commi 2 e 3. 
              4. Il ricovero in istituto deve essere  superato  entro
          il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e,
          ove  cio'  non  sia  possibile,  mediante  inserimento   in
          comunita'   di    tipo    familiare    caratterizzate    da
          organizzazione e  da  rapporti  interpersonali  analoghi  a
          quelli di una famiglia. 
              5. Le regioni, nell'ambito delle proprie  competenze  e
          sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, definiscono  gli  standard
          minimi dei servizi  e  dell'assistenza  che  devono  essere
          forniti dalle comunita' di tipo familiare e dagli  istituti
          e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.».