Art. 7
Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne
e degli alunni della scuola secondaria di primo grado
1. L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attivita' di cui
all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31
dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove
standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali
e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e
inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo.
Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola
secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80,
come modificato dall'articolo 26, comma 2, del presente decreto.
2. Le prove di cui al comma 1 supportano il processo di
autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti
utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione
didattica.
3. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di
apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilita' di
comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di
riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con
gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e
la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione
all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e
gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati
dal consiglio di classe, e' prevista una sessione suppletiva per
l'espletamento delle prove.
5. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali
costituiscono per le istituzioni scolastiche attivita' ordinarie
d'istituto.