Art. 7 
 
                Libri di testo e strumenti didattici 
 
  1. A favore delle alunne e degli alunni delle scuole primarie  sono
forniti  gratuitamente  i  libri  di  testo  e  gli  altri  strumenti
didattici,  ai  sensi  dell'articolo  156,  comma  1,   del   decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
  2. Per le studentesse e gli studenti iscritti ad un corso di  studi
secondario di primo e  secondo  grado,  fermo  restando  quanto  gia'
garantito dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  le
istituzioni scolastiche, nel  rispetto  della  normativa  vigente  in
materia di diritto d'autore, possono promuovere servizi  di  comodato
d'uso gratuito per la fornitura di libri di testo  e  di  dispositivi
digitali per le studentesse e  gli  studenti,  stipulando  specifiche
convenzioni in accordo con gli enti locali. 
  3. Per  ciascuno  degli  anni  scolastici  2017/2018,  2018/2019  e
2019/2020 sono stanziati 10 milioni di euro per sussidi didattici  di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni,
studentesse e studenti con abilita'  diversa,  certificata  ai  sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Al maggiore  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  4. Per concorrere alle spese sostenute e non coperte da  contributi
o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di  testo
e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi  di
istruzione   scolastica   fino   all'assolvimento   dell'obbligo   di
istruzione scolastica, la dotazione  finanziaria  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 258, della legge 8 dicembre 2015,  n.  208,  e'
incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2019  e
2020. Al maggiore onere si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202,  della  legge  13  luglio
2015, n. 107. 
  5. Gli enti locali erogano i benefici di cui al  presente  articolo
anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  156,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: 
              «Art. 156 (Fornitura gratuita libri  di  testo).  -  1.
          Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate  a
          rilasciare titoli di studio aventi valore legale,  i  libri
          di testo,  compresi  quelli  per  i  ciechi,  sono  forniti
          gratuitamente dai comuni, secondo modalita' stabilite dalla
          legge regionale, ferme restando le competenze di  cui  agli
          articoli 151 e 154, comma 1». 
              - Si riporta il testo dall'art. 27 della  citata  legge
          23 dicembre 1998, n. 448: 
              «Art. 27 (Fornitura gratuita dei libri di testo). -  1.
          Nell'anno  scolastico  1999-2000  i  comuni  provvedono   a
          garantire la gratuita', totale o  parziale,  dei  libri  di
          testo  in  favore  degli  alunni  che  adempiono  l'obbligo
          scolastico in possesso  dei  requisiti  richiesti,  nonche'
          alla fornitura di libri di testo da dare anche in  comodato
          agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso
          dei requisiti richiesti. Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  su  proposta  del  Ministro  della
          pubblica  istruzione,  previo   parere   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti
          Commissioni parlamentari,  sono  individuate  le  categorie
          degli aventi  diritto  al  beneficio,  applicando,  per  la
          valutazione della situazione economica dei  beneficiari,  i
          criteri di cui al decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.
          109,   in   quanto   compatibili,   con    le    necessarie
          semplificazioni ed integrazioni. 
              2. Le regioni, nel  quadro  dei  principi  dettati  dal
          comma 1,  disciplinano  le  modalita'  di  ripartizione  ai
          comuni  dei  finanziamenti  previsti  che   sono   comunque
          aggiuntivi rispetto a quelli gia' destinati a tal fine alla
          data di entrata in vigore della presente legge. In caso  di
          inadempienza delle  regioni,  le  somme  sono  direttamente
          ripartite  tra  i   comuni   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di intesa  con  il  Ministro  della  pubblica
          istruzione,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri di cui al comma 1. 
              3. Con decreto del Ministro della pubblica  istruzione,
          previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da
          adottare  entro  il  30  giugno  1999,  sono  emanate,  nel
          rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme
          e le avvertenze tecniche per la compilazione del  libro  di
          testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo  a  decorrere
          dall'anno scolastico 2000-2001 nonche' per l'individuazione
          dei  criteri  per  la  determinazione  del  prezzo  massimo
          complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun
          anno, da assumere quale  limite  all'interno  del  quale  i
          docenti debbono operare le proprie scelte. 
              4. Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e
          631, commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi
          alla materia  dei  libri  di  testo  fino  a  tutto  l'anno
          scolastico 1999-2000, al termine del quale  sono  abrogate.
          L'art. 156, comma 2, e l'art. 631, comma  2,  dello  stesso
          testo  unico  si  intendono  riferiti  a  tutta  la  scuola
          dell'obbligo. 
              5. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'
          autorizzata una spesa non superiore a lire 200 miliardi per
          l'anno 1999.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 13,  comma  1,  lettera
          b), della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104: 
              «Art. 13 (Integrazione scolastica). - 1. L'integrazione
          scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle
          classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado  e  nelle
          universita' si realizza,  fermo  restando  quanto  previsto
          dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e  4  agosto  1977,  n.
          517, e successive modificazioni, anche attraverso: 
                a) - (Omissis); 
                b) la dotazione alle scuole  e  alle  universita'  di
          attrezzature tecniche e di  sussidi  didattici  nonche'  di
          ogni forma di ausilio tecnico, ferma restando la  dotazione
          individuale di ausili e  presidi  funzionali  all'effettivo
          esercizio  del  diritto   allo   studio,   anche   mediante
          convenzioni con centri specializzati,  aventi  funzione  di
          consulenza  pedagogica,  di  produzione  e  adattamento  di
          specifico materiale didattico; 
              (Omissis).». 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 202, della  legge  13
          luglio 2015, n. 107, si vedano le note all'art. 4. 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  258,  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  (legge  di  stabilita'  2016)»,   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.: 
              «258. Per concorrere alle spese sostenute e non coperte
          da contributi o  sostegni  pubblici  di  altra  natura  per
          l'acquisto  di  libri  di  testo  e  di   altri   contenuti
          didattici, anche digitali, relativi ai  corsi  d'istruzione
          scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione
          scolastica,   e'    istituito,    presso    il    Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un fondo
          con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni  2016,  2017  e  2018.  Con   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e  le
          modalita' di individuazione dei  destinatari  del  suddetto
          contributo  sulla  base  dell'indicatore  della  situazione
          economica equivalente (ISEE), nonche' di assegnazione e  di
          erogazione dello stesso».