Art. 7 
 
   Altre scuole italiane all'estero e sezioni italiane all'estero 
 
  1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale, in collaborazione con  il  Ministero  dell'istruzione
dell'universita' e  della  ricerca,  tiene  un  elenco  delle  scuole
all'estero che, avuto riguardo alle specificita'  locali,  presentano
requisiti analoghi a quelli previsti per le scuole non paritarie  nel
territorio nazionale. 
  2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale,  di  concerto  con   il   Ministero   dell'istruzione
dell'universita'  e  della  ricerca,  puo'  riconoscere  o  istituire
sezioni italiane all'interno di scuole straniere o  internazionali  e
ne definisce l'ordinamento. 
  3.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale,  di  concerto  con   il   Ministero   dell'istruzione
dell'universita'  e  della  ricerca,  puo'   riconoscere   scuole   a
ordinamento misto. Tali  scuole,  integrate  nei  sistemi  scolastici
locali, assicurano agli alunni il conseguimento della  certificazione
della conoscenza dell'italiano come seconda lingua rilasciata da enti
certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale,  sentito  il  Ministero  dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca.