Art. 7 Disposizioni transitorie in materia di sergenti 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 2198 e' sostituito dal seguente: «Art. 2198 (Regime transitorio dei concorsi per il reclutamento nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. I concorsi banditi prima del 1° gennaio 2017 per il reclutamento di personale in servizio permanente sono espletati e i vincitori conseguono la nomina secondo la normativa vigente prima della stessa data.»; b) dopo l'articolo 2254, sono inseriti i seguenti: «Art. 2254-bis(Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado superiore del personale dei ruoli dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Fino al 31 dicembre 2016, per l'avanzamento al grado superiore del personale dei ruoli dei sergenti, sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di seguito indicati: a) sette anni, per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti; b) sette anni, per la promozione ad anzianita' al grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti. 2. Per il conferimento delle promozioni al grado di sergente maggiore capo nel 2017 sono formate quattro aliquote, rispettivamente per i sergenti maggiori sotto elencati: a) con anzianita' nel grado 2010; b) con anzianita' nel grado 2011; c) con anzianita' nel grado 2012; d) con anzianita' nel grado 2013. 3. Le promozioni al grado di sergente maggiore capi e gradi corrispondenti hanno le decorrenze giuridiche e amministrative di seguito indicate: a) per i sergenti maggiore e gradi corrispondenti gia' iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi: 1) 1° gennaio 2017, per i sergenti maggiori e gradi corrispondenti con anzianita' di grado non oltre 2008; 2) 1° gennaio 2017 e 1° aprile 2017, rispettivamente per il secondo e il terzo terzo, per i sergenti maggiore e gradi corrispondenti con anzianita' di grado non oltre 2009; b) 1° gennaio 2017, 1° aprile 2017 e 1° luglio 2017, rispettivamente, per il primo, il secondo e il terzo terzo, per l'aliquota di cui al comma 2, lettera a); c) 1° aprile 2017, 1° luglio 2017 e 1° ottobre 2017, rispettivamente, per il primo, il secondo e il terzo terzo, per l'aliquota di cui al comma 2, lettera b); d) 1° luglio 2017 e 1° ottobre 2017, rispettivamente, per il primo e il secondo terzo, per l'aliquota di cui al comma 2, lettera c); e) 1° ottobre 2017, per il primo terzo, per l'aliquota di cui al comma 2, lettera d). 4. Per il conferimento delle promozioni al grado di sergente maggiore nel 2017 sono formate tre aliquote, rispettivamente per i sergenti sotto elencati: a) con anzianita' nel grado 2010; b) con anzianita' nel grado 2011; c) con anzianita' nel grado 2012. 5. Le promozioni al grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti hanno le decorrenze giuridiche e amministrative di seguito indicate: a) 1° gennaio 2017, per l'aliquota di cui al comma 4, lettera a); b) 2 gennaio 2017, per l'aliquota di cui al comma 4, lettera b); c) 3 gennaio 2017, per l'aliquota di cui al comma 4, lettera c). Art. 2254-ter (Disposizioni transitorie per il conferimento della qualifica speciale ai sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. I sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti, che alla data di entrata in vigore del presente articolo sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1323-bis, con anzianita' nel grado fino al 2014, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° ottobre 2017 e conseguono l'attribuzione della qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017. 2. Dal 1° gennaio 2017, ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 1323-bis, sono richiesti i periodi di permanenza nel grado di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti di seguito indicati: a) tre anni, per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2017; b) quattro anni, per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017; c) cinque anni, per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° luglio 2017 e il 30 settembre 2017; d) sei anni per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti che hanno almeno una delle seguenti condizioni: 1) con anzianita' di grado compresa tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre 2020; 2) che hanno rivestito il grado nell'anno 2021 e quello di sergente fino all'anno 2010; e) sette anni, per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti che hanno rivestito il grado nell'anno 2021 e sono stati nominati sergente nell'anno 2011. 3. La qualifica speciale e' attribuita: a) per coloro che sono stati promossi al grado di sergente maggiore capo in prima valutazione: a decorrere dal giorno successivo al compimento dei periodi di permanenza nel grado di cui al comma 2; b) per coloro che sono stati promossi al grado di sergente maggiore capo in seconda valutazione, un anno dopo il personale di cui alla lettera a); c) per coloro che sono stati promossi al grado di sergente maggiore capo in terza valutazione, un anno dopo il personale di cui alla lettera b). Art. 2254-quater (Disposizioni transitorie per l'attribuzione del parametro ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Il parametro stipendiale previsto dalla tabella 2 di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, per il grado di sergente maggiore capo con quattro anni di anzianita', e' attribuito con le seguenti modalita': a) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1°gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: all'atto della promozione a sergente maggiore capo; b) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011: dopo un anno di permanenza nel grado di sergente maggiore capo; c) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: dopo due anni di permanenza nel grado di sergente maggiore capo; d) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: dopo tre anni di permanenza nel grado di sergente maggiore capo.».