Art. 7 
 
           Disposizioni transitorie in materia di sergenti 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 2198 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2198 (Regime transitorio dei concorsi per il reclutamento
nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari  in  servizio
permanente  dell'Esercito   italiano,   della   Marina   militare   e
dell'Aeronautica militare). - 1. I  concorsi  banditi  prima  del  1°
gennaio 2017 per il reclutamento di personale in servizio  permanente
sono  espletati  e  i  vincitori  conseguono  la  nomina  secondo  la
normativa vigente prima della stessa data.»; 
    b) dopo l'articolo 2254, sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 2254-bis(Disposizioni transitorie  per  l'avanzamento  al
grado superiore del personale dei ruoli  dei  sergenti  dell'Esercito
italiano, della Marina militare e  dell'Aeronautica  militare). -  1.
Fino al 31 dicembre 2016, per l'avanzamento al  grado  superiore  del
personale dei  ruoli  dei  sergenti,  sono  richiesti  i  periodi  di
permanenza minima nel grado di seguito indicati: 
        a) sette anni, per l'inserimento nell'aliquota di valutazione
a scelta, per l'avanzamento al grado  di  sergente  maggiore  capo  e
gradi corrispondenti; 
        b) sette anni, per la promozione ad anzianita'  al  grado  di
sergente maggiore e gradi corrispondenti. 
  2. Per il  conferimento  delle  promozioni  al  grado  di  sergente
maggiore capo nel 2017 sono formate quattro aliquote, rispettivamente
per i sergenti maggiori sotto elencati: 
    a) con anzianita' nel grado 2010; 
    b) con anzianita' nel grado 2011; 
    c) con anzianita' nel grado 2012; 
    d) con anzianita' nel grado 2013. 
  3. Le promozioni  al  grado  di  sergente  maggiore  capi  e  gradi
corrispondenti hanno le decorrenze  giuridiche  e  amministrative  di
seguito indicate: 
    a) per i sergenti maggiore e gradi corrispondenti  gia'  iscritti
nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi: 
      1)  1°  gennaio  2017,  per  i  sergenti   maggiori   e   gradi
corrispondenti con anzianita' di grado non oltre 2008; 
      2) 1° gennaio 2017 e 1° aprile  2017,  rispettivamente  per  il
secondo  e  il  terzo  terzo,  per  i  sergenti  maggiore   e   gradi
corrispondenti con anzianita' di grado non oltre 2009; 
    b)  1°  gennaio  2017,  1°  aprile  2017  e   1°   luglio   2017,
rispettivamente, per il primo, il  secondo  e  il  terzo  terzo,  per
l'aliquota di cui al comma 2, lettera a); 
    c)  1°  aprile  2017,  1°  luglio  2017  e   1°   ottobre   2017,
rispettivamente, per il primo, il  secondo  e  il  terzo  terzo,  per
l'aliquota di cui al comma 2, lettera b); 
    d) 1° luglio 2017 e 1°  ottobre  2017,  rispettivamente,  per  il
primo e il secondo terzo, per l'aliquota di cui al comma  2,  lettera
c); 
    e) 1° ottobre 2017, per il primo terzo, per l'aliquota di cui  al
comma 2, lettera d). 
  4. Per il  conferimento  delle  promozioni  al  grado  di  sergente
maggiore nel 2017 sono formate tre aliquote,  rispettivamente  per  i
sergenti sotto elencati: 
    a) con anzianita' nel grado 2010; 
    b) con anzianita' nel grado 2011; 
    c) con anzianita' nel grado 2012. 
  5.  Le  promozioni  al  grado  di   sergente   maggiore   e   gradi
corrispondenti hanno le decorrenze  giuridiche  e  amministrative  di
seguito indicate: 
    a) 1° gennaio 2017, per l'aliquota di cui al comma 4, lettera a); 
    b) 2 gennaio 2017, per l'aliquota di cui al comma 4, lettera b); 
    c) 3 gennaio 2017, per l'aliquota di cui al comma 4, lettera c). 
      Art. 2254-ter (Disposizioni  transitorie  per  il  conferimento
della  qualifica  speciale  ai  sergenti  maggiore   capo   e   gradi
corrispondenti  dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare   e
dell'Aeronautica militare). - 1. I sergenti  maggiori  capi  e  gradi
corrispondenti, che alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
articolo  sono  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dall'articolo
1323-bis, con anzianita' nel grado fino  al  2014,  sono  inclusi  in
un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° ottobre 2017 e
conseguono l'attribuzione della qualifica speciale con decorrenza dal
1° ottobre 2017. 
  2. Dal 1° gennaio 2017, ai fini dell'attribuzione  della  qualifica
speciale, fermi restando gli altri requisiti  previsti  dall'articolo
1323-bis, sono  richiesti  i  periodi  di  permanenza  nel  grado  di
sergente maggiore capo e gradi corrispondenti di seguito indicati: 
    a) tre anni, per i sergenti maggiori capi e gradi  corrispondenti
con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2017; 
    b)  quattro  anni,  per  i  sergenti  maggiori   capi   e   gradi
corrispondenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° aprile 2017
e il 30 giugno 2017; 
    c)  cinque  anni,  per  i  sergenti   maggiori   capi   e   gradi
corrispondenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° luglio 2017
e il 30 settembre 2017; 
    d) sei anni per i sergenti maggiori capi e  gradi  corrispondenti
che hanno almeno una delle seguenti condizioni: 
      1) con anzianita' di grado compresa tra il 1° ottobre 2017 e il
31 dicembre 2020; 
      2) che hanno rivestito il grado  nell'anno  2021  e  quello  di
sergente fino all'anno 2010; 
    e)  sette  anni,  per  i   sergenti   maggiori   capi   e   gradi
corrispondenti che hanno rivestito il grado  nell'anno  2021  e  sono
stati nominati sergente nell'anno 2011. 
  3. La qualifica speciale e' attribuita: 
    a) per coloro che  sono  stati  promossi  al  grado  di  sergente
maggiore capo in prima valutazione: a decorrere dal giorno successivo
al compimento dei periodi di permanenza nel grado di cui al comma 2; 
    b) per coloro che  sono  stati  promossi  al  grado  di  sergente
maggiore capo in seconda valutazione, un anno dopo  il  personale  di
cui alla lettera a); 
    c) per coloro che  sono  stati  promossi  al  grado  di  sergente
maggiore capo in terza valutazione, un anno dopo il personale di  cui
alla lettera b). 
      Art. 2254-quater (Disposizioni transitorie  per  l'attribuzione
del parametro  ai  sergenti  maggiori  capi  e  gradi  corrispondenti
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare). - 1. Il parametro stipendiale previsto dalla tabella 2  di
cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto  legislativo  30  maggio
2003, n. 193, per il grado di sergente maggiore capo con quattro anni
di anzianita', e' attribuito con le seguenti modalita': 
        a) per il  personale  che  rivestiva  il  grado  di  sergente
maggiore dal 1°gennaio 2010  al  31  dicembre  2010:  all'atto  della
promozione a sergente maggiore capo; 
        b) per il  personale  che  rivestiva  il  grado  di  sergente
maggiore dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011:  dopo  un  anno  di
permanenza nel grado di sergente maggiore capo; 
        c) per il  personale  che  rivestiva  il  grado  di  sergente
maggiore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: dopo  due  anni  di
permanenza nel grado di sergente maggiore capo; 
        d) per il  personale  che  rivestiva  il  grado  di  sergente
maggiore dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: dopo  tre  anni  di
permanenza nel grado di sergente maggiore capo.».