Art. 7 
 
                      Modifiche all'articolo 9 
               del decreto legislativo n. 150 del 2009 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo  n.  150  del  2009  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 dopo le parole: «e responsabilita'»  sono  inserite
le seguenti: «, secondo le modalita'  indicate  nel  sistema  di  cui
all'articolo 7,»; 
    b) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole:  «,  ai  quali  e'  attribuito  un  peso   prevalente   nella
valutazione complessiva»; 
    c) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «, nonche' ai comportamenti organizzativi  richiesti  per  il
piu' efficace svolgimento delle funzioni assegnate»; 
    d)  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.   La
misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti
titolari degli incarichi di cui all'articolo 19, commi  3  e  4,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' collegata  altresi'  al
raggiungimento degli obiettivi individuati nella  direttiva  generale
per  l'azione  amministrativa  e  la  gestione  e  nel  Piano   della
performance, nonche'  di  quelli  specifici  definiti  nel  contratto
individuale.». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 9  del  citato  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 9 (Ambiti  di  misurazione  e  valutazione  della
          performance individuale). - 1. La misurazione e valutazione
          della performance individuale dei dirigenti e del personale
          responsabile di una unita' organizzativa  in  posizione  di
          autonomia e responsabilita', secondo le modalita'  indicate
          nel sistema di cui all'art. 7, e' collegata: 
                a) agli indicatori di performance relativi all'ambito
          organizzativo  di  diretta  responsabilita',  ai  quali  e'
          attribuito   un   peso   prevalente    nella    valutazione
          complessiva; 
                b)   al   raggiungimento   di   specifici   obiettivi
          individuali; 
                c)  alla  qualita'  del  contributo  assicurato  alla
          performance  generale  della  struttura,  alle   competenze
          professionali  e   manageriali   dimostrate,   nonche'   ai
          comportamenti organizzativi richiesti per il piu'  efficace
          svolgimento delle funzioni assegnate; 
                d)  alla  capacita'   di   valutazione   dei   propri
          collaboratori,   dimostrata   tramite   una   significativa
          differenziazione dei giudizi. 
              1.bis. La misurazione e valutazione  della  performance
          individuale dei dirigenti titolari degli incarichi  di  cui
          all'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e' collegata altresi' al raggiungimento degli
          obiettivi individuati nella direttiva generale per l'azione
          amministrativa e la gestione e nel Piano della performance,
          nonche'  di  quelli  specifici   definiti   nel   contratto
          individuale. 
              2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti
          sulla performance individuale del personale sono effettuate
          sulla base del sistema di cui all'art. 7 e collegate: 
                a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo
          o individuali; 
                b)  alla  qualita'  del  contributo  assicurato  alla
          performance dell'unita' organizzativa di appartenenza, alle
          competenze dimostrate ed ai comportamenti  professionali  e
          organizzativi. 
              3. Nella valutazione  di  performance  individuale  non
          sono considerati i periodi di  congedo  di  maternita',  di
          paternita' e parentale.».