Art. 7 
 
Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
                                 165 
 
  1. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, le parole «e di almeno una lingua straniera» sono  sostituite
dalle seguenti: «e della lingua inglese, nonche',  ove  opportuno  in
relazione  al  profilo  professionale  richiesto,  di  altre   lingue
straniere». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 37 del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 37 (Accertamento delle conoscenze informatiche  e
          di  lingue  straniere  nei  concorsi  pubblici).  -  1.   A
          decorrere dal 1° gennaio  2000  i  bandi  di  concorso  per
          l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso
          delle apparecchiature  e  delle  applicazioni  informatiche
          piu' diffuse e della lingua inglese nonche', ove  opportuno
          in relazione al profilo professionale richiesto,  di  altre
          lingue straniere. 
              2. Per i dirigenti il regolamento di  cui  all'art.  28
          definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalita'
          per il relativo accertamento. 
              3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello
          Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
          1, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, su proposta  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, sono  stabiliti  i  livelli  di
          conoscenza, anche in relazione alla professionalita' cui si
          riferisce il bando, e le modalita' per l'accertamento della
          conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce  altresi'  i
          casi nei quali U comma 1 non si applica.».