Art. 7 
 
 
                         Domanda di pensione 
 
  1. La domanda di pensione e' presentata alla sede INPS di residenza
dell'interessato. 
  2. La pensione e' corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda, alla  maturazione
di tutti i  requisiti  e  le  condizioni  previste  e  all'esito  del
positivo riconoscimento di cui all'articolo 4. 
  3. In fase di prima applicazione del presente decreto e per le sole
domande presentate entro il 30 novembre  2017,  in  deroga  a  quanto
previsto dal comma 2, la pensione e' corrisposta con decorrenza dalla
data di maturazione delle condizioni e, comunque, con decorrenza  non
precedente al 1° maggio 2017. 
  4. Le domande di pensione sono accolte entro il limite di spesa  di
360 milioni di euro per l'anno 2017,  di  550  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2020.