Art. 7 Disposizioni fiscali 1. Nelle cessioni di cui all'articolo 3 i crediti d'imposta di cui ai commi 55, 56, 56-bis, 56-bis1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono ceduti dal soggetto cedente al soggetto cessionario. Con riferimento all'utilizzo dei predetti crediti d'imposta il soggetto cessionario subentra nei medesimi diritti che spettavano al soggetto cedente. 2. Le cessioni di cui all'articolo 3 si considerano cessione di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di cui al periodo precedente, nonche' le retrocessioni e le restituzioni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna. 3. Nelle cessioni di cui all'articolo 3, al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l'ente-ponte e per l'ente sottoposto a risoluzione dall'articolo 15 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49. 4. I componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno delle cessioni di cui all'articolo 4, ivi inclusi quelli indicati al comma 1, lettera d) del medesimo articolo, non concorrono, in quanto escluse, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 5. Al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per la societa' beneficiaria e la societa' scissa dai commi 8 e 9 dell'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.