Art. 7 Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni connesse al rilascio della valutazione tecnica europea, ETA, e' istituito un Organismo di coordinamento, denominato Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea, di seguito ITAB, costituito da personale del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell'interno e dell'Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio nazionale delle ricerche. 2. L'ITAB e' designato ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011 quale organismo di valutazione tecnica per tutte le aree di prodotto previste dal medesimo regolamento ed entra a far parte dell'organizzazione europea degli organismi di valutazione tecnica di cui all'articolo 31 del regolamento stesso. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, sono stabilite le modalita' di funzionamento dell'ITAB. 4. Ai componenti dell'ITAB non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati, fatta eccezione dei costi di missione, che restano a carico dell'amministrazione di appartenenza. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 7: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse.