Art. 7 
 
 
                 Dichiarazione di avvenuto utilizzo 
 
  1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformita' al  piano
di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 e'  attestato
all'autorita'  competente  mediante  la  dichiarazione  di   avvenuto
utilizzo. 
  2.  La  dichiarazione  di  avvenuto  utilizzo,  redatta  ai   sensi
dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e' resa dall'esecutore o dal produttore con la
trasmissione, anche  solo  in  via  telematica,  del  modulo  di  cui
all'allegato 8 all'autorita' e all'Agenzia di  protezione  ambientale
competenti per il  sito  di  destinazione,  al  comune  del  sito  di
produzione e al comune del sito di destinazione. La dichiarazione  e'
conservata per cinque anni dall'esecutore o dal produttore ed e' resa
disponibile all'autorita' di controllo. 
  3. La dichiarazione  di  avvenuto  utilizzo  deve  essere  resa  ai
soggetti di cui al comma 2, entro il termine di validita'  del  piano
di utilizzo o della dichiarazione di cui  all'articolo  21;  l'omessa
dichiarazione di avvenuto utilizzo entro  tale  termine  comporta  la
cessazione, con effetto immediato,  della  qualifica  delle  terre  e
rocce da scavo come sottoprodotto. 
  4. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo  qualificate
sottoprodotti, non costituisce utilizzo, ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 2, lettera b). 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il testo dell'art. 47,  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, si veda  nelle
          note all'art. 2.