Art. 7 
 
                            Norme finali 
 
  1. La sperimentazione ha una durata di dodici mesi  a  partire  dal
centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore  del  presente
regolamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 3 luglio 2017 
 
                                          Il Ministro dell'ambiente   
                                        e della tutela del territorio 
                                                 e del mare           
                                                  Galletti            
 
Il Ministro dello sviluppo economico 
              Calenda 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2017 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 3778