Art. 7 
 
Disposizioni in materia di personale delle  Forze  di  polizia  e  di
                         personale militare 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  177,
il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10.  Fermo  restando  quanto
previsto all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3, della  legge,
le risorse  finanziarie  corrispondenti  ai  risparmi  di  spesa  non
utilizzati ai sensi del comma 7, lettera b),  sono  destinati,  nella
misura del 50 per cento, all'attuazione  della  revisione  dei  ruoli
delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma  1,  lettera  a),
numero 1, della legge.». 
  2. Le risorse finanziarie corrispondenti alle facolta' assunzionali
del Corpo forestale dello Stato, non impiegate per  le  finalita'  di
cui all'articolo 12, comma 7, lettera a), del decreto legislativo  19
agosto 2016, n. 177, pari a 31.010.954  euro  a  decorrere  dall'anno
2017, sono destinate: 
    a) alla revisione  dei  ruoli  delle  forze  di  polizia  di  cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1),  mediante  incremento
dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  3,  comma  155,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per 30.120.313
euro per  l'anno  2017,  per  15.089.182  euro  per  il  2018  e  per
15.004.387 euro a decorrere dal 2019; 
    b) all'autorizzazione ad assumere, a decorrere  dal  1°  dicembre
2017, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a  legislazione
vigente e nel limite delle dotazioni organiche, nei rispettivi  ruoli
iniziali, 137 unita' per l'Arma dei carabinieri, 123  unita'  per  la
Polizia di  Stato  e  48  unita'  per  la  Polizia  Penitenziaria,  a
decorrere dal 1° novembre 2017, 40 marescialli  per  il  Corpo  della
Guardia di finanza, a decorrere dal  1°  febbraio  2018,  22  allievi
finanzieri per il Corpo della Guardia di finanza, per un  importo  di
543.996 euro per il 2017, di 11.334.180 euro per  l'anno  2018  e  di
16.006.567 euro a decorrere dal 2019; 
    c)   all'autorizzazione   all'assunzione    straordinaria,    nei
rispettivi  ruoli  iniziali,  con  decorrenza  non  anteriore  al  1º
dicembre  2017,  quale   anticipazione   delle   ordinarie   facolta'
assunzionali relative all'anno 2018, previste dall'articolo 66, comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  169  unita'  nella
Polizia di Stato, 54 unita' nell'Arma dei  carabinieri  e  57  unita'
nella Polizia Penitenziaria, per  un  importo  di  346.645  euro  per
l'anno 2017 e di 4.587.592 euro per l'anno 2018. 
  3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli  703  e  2199  del
decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  con  provvedimenti  dei
Ministeri  dell'interno,  dell'economia  e   delle   finanze,   della
giustizia e della difesa, da adottare entro trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita'
attuative del comma 2, lettere b) e c) del presente  articolo,  anche
attraverso l'ampliamento dei posti dei concorsi gia' banditi e ancora
in atto o conclusi nel 2017. Per la Polizia di Stato e  il  Corpo  di
polizia penitenziaria, in via  eccezionale,  le  modalita'  attuative
possono comprendere, anche in deroga a quanto previsto  dall'articolo
2199 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, lo  scorrimento
delle graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo
in favore di volontari delle Forze armate, approvate nel 2017. Con  i
medesimi provvedimenti possono essere altresi' definite le  modalita'
attuative per le assunzioni nelle rispettive  forze  di  polizia,  in
aggiunta alle facolta'  assunzionali,  autorizzate  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  del  4   agosto   2017,   in   attuazione
dell'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel
rispetto delle riserve di legge per il personale delle Forze armate. 
  4. Al fine di perseguire gli  obiettivi  nazionali  ed  europei  in
materia di tutela ambientale e forestale,  nonche'  il  presidio  del
territorio, anche al fine della salvaguardia  delle  professionalita'
esistenti, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata ad assumere a  tempo
indeterminato, entro il 31 dicembre 2018, secondo  i  principi  della
legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di spesa  di  3.066.000  euro
annui, il personale operaio che, con contratto a  tempo  determinato,
ha svolto nell'anno 2017 le attivita' di cui alla medesima  legge  n.
124 del 1985. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2018, ai
sensi dell'articolo 20. 
  5. All'articolo 18, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n.  395,
dopo le parole: «ha facolta' di pernottare in caserma» sono  inserite
le seguenti: «a titolo gratuito». 
  6.  Agli  oneri  derivanti   dalle   minori   entrate   conseguenti
all'applicazione del comma 5, valutati in  euro  144.000  per  l'anno
2017 e in euro  346.000  a  decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione,  dello  stanziamento  del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia. 
  7. Al fine di assicurare la necessaria  continuita'  nell'esercizio
delle funzioni di comando  anche  per  le  esigenze  della  sicurezza
nazionale, all'articolo 1094, comma  3,  al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, le parole «durano in carica non meno di due  anni»
sono sostituite dalle seguenti: «durano  in  carica  tre  anni  senza
possibilita' di proroga o rinnovo. Al termine del mandato, qualora il
personale, di cui al primo periodo, non abbia raggiunto i  limiti  di
eta' previsti per il grado, puo'  esserne  disposto,  a  domanda,  il
collocamento in congedo da equiparare a tutti gli  effetti  a  quello
per  raggiungimento  dei  limiti  di  eta',  con  riconoscimento,  in
aggiunta  a  qualsiasi  altro  istituto  spettante,  del  trattamento
pensionistico e dell'indennita' di buonuscita che sarebbero  spettati
in caso di permanenza in servizio fino al limite  di  eta',  compresi
gli  eventuali  aumenti  periodici  e  i  passaggi   di   classe   di
stipendio.». 
  8. Nei casi in cui dall'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
comma  7  trova   applicazione   il   riconoscimento   dei   benefici
previdenziali ivi previsti per effetto del mancato raggiungimento dei
limiti di eta' previsti per  il  grado,  il  Ministero  della  difesa
comunica  l'ammontare  dei  predetti  maggiori  oneri  al   Ministero
dell'economia e delle finanze che provvede alla copertura finanziaria
dei   conseguenti   maggiori   oneri   previdenziali   mediante    la
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui  all'articolo
616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  9. All'articolo 4, quarto comma, della legge  23  aprile  1959,  n.
189, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:  «Il
mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni  e  non
e' prorogabile ne' rinnovabile. Il Comandante generale,  qualora  nel
corso del triennio debba cessare dal  servizio  permanente  effettivo
per raggiungimento dei limiti di eta', e' richiamato d'autorita' fino
al termine del mandato.». 
  10. In fase di prima attuazione, i mandati in corso  alla  data  di
entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 9, se  di
durata inferiore a tre anni comprese le proroghe,  sono  estesi  fino
alla durata di tre anni complessivi. Restano fermi i mandati in corso
di durata pari o superiore a tre anni comprese le proroghe.