Art. 7 
 
Violazione degli obblighi del centro  di  addestramento  per  piloti,
  assistenti  di  volo  e  allievi  derivanti  dall'articolo  7   del
  regolamento 
 
  1.  Il  responsabile  del  centro  di  addestramento  per   piloti,
assistenti di volo e allievi che opera in mancanza del certificato di
approvazione rilasciato dall'E.N.A.C. e relative specifiche o con  il
predetto  titolo  scaduto,  sospeso   o   revocato,   in   violazione
dell'articolo  7  del  regolamento,  e'  soggetto  ad  una   sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 
  2. E' soggetto  alla  medesima  sanzione  di  cui  al  comma  1  il
responsabile del centro di addestramento per  piloti,  assistenti  di
volo e allievi che opera non rispettando le previsioni concernenti  i
requisiti  essenziali  per  le  licenze  di   pilotaggio   richiamate
dall'articolo 7 del regolamento e riguardanti alternativamente: 
    a) le generalita'; 
    b) le conoscenze teoriche; 
    c) la dimostrazione e il mantenimento delle conoscenze teoriche; 
    d) l'abilita' pratica; 
    e) la dimostrazione e il mantenimento dell'abilita' pratica; 
    f) la competenza linguistica; 
    g) i dispositivi di simulazione per addestramento; 
    h) i corsi di addestramento; 
    i) gli istruttori e gli esaminatori; 
    l) la disponibilita'  dei  mezzi  necessari  per  adempiere  agli
obblighi associati all'attivita'; 
    m) la realizzazione e il mantenimento di un sistema  di  gestione
relativo alla sicurezza e al livello di addestramento; 
    n) la definizione, con  altre  pertinenti  organizzazioni,  degli
accordi necessari a  garantire  il  permanere  della  conformita'  ai
requisiti suddetti; 
    o) le corrispondenti norme di attuazione in materia di centri  di
addestramento per piloti, assistenti di volo e allievi.