Art. 7 Procedure di scelta del contraente 1. Nelle procedure di selezione del contraente gli elementi essenziali ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono individuati e sinteticamente motivati nel primo atto di avvio del procedimento: il bando, l'avviso o l'invito. 2. La sede estera puo' utilizzare le seguenti procedure semplificate: a) affidamento diretto per contratti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici; b) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per contratti di forniture o di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie previste dalle direttive europee; c) procedura negoziata senza previa pubblicazione per contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a un milione di euro. 3. La sede estera utilizza la procedura ordinaria aperta per contratti di forniture o di servizi di importo pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee e per contratti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro. 4. La procedura ordinaria aperta o ristretta puo' essere utilizzata anche per contratti di importo inferiore alle soglie indicate al comma 3. Nell'ambito delle procedure di selezione del contraente previste dalle direttive europee e nel rispetto dei presupposti ivi previsti, la sede estera puo' scegliere una procedura diversa da quella di cui al comma 3. La sede estera motiva l'esercizio delle facolta' di cui al presente comma nel primo atto della procedura per l'affidamento del contratto o in atto separato. 5. Tutti gli avvisi e i bandi sono pubblicati sul sito della sede estera e sul sito della relativa amministrazione centrale. I bandi di gara relativi a contratti di lavori, forniture e servizi da eseguire in Stati membri dell'Unione europea e di importo pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 6. La documentazione di gara e' redatta nella lingua ufficiale o in quella veicolare in uso nel luogo dove e' avviata la procedura di selezione del contraente oppure in italiano. Il capo della rappresentanza diplomatica individua tra le lingue di cui al primo periodo quella impiegata nei procedimenti di affidamento dei contratti nei Paesi di accreditamento. La sede estera puo' impiegare una lingua diversa, motivando la scelta nel primo atto della procedura per l'affidamento del contratto o in atto separato. 7. Per ciascun contratto la sede estera acquisisce ed inserisce nei documenti di gara il CIG, nei limiti in cui sia previsto per gli analoghi contratti stipulati nel territorio nazionale.