Art. 7
Mancata effettuazione della visita fiscale
1. In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del
lavoratore all'indirizzo indicato, e' data immediata comunicazione
motivata al datore di lavoro che l'ha richiesta.
2. Qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo di
reperibilita' fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a
visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio
medico legale dell'INPS competente per territorio. Il suddetto invito
viene consegnato con modalita', stabilite dall'INPS nel rispetto
della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, idonee a garantirne la conoscibilita' da parte del
destinatario.