Art. 7
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
per l'anno finanziario 2018, in conformita' all'annesso stato di
previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il
Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera
non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti
correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della
legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che
risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali.
Il relativo controvalore in euro e' acquisito all'entrata del
bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione
del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2018, per
l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento,
mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli
istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' altresi'
autorizzato ad effettuare, con le medesime modalita', operazioni in
valuta estera pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti
valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate,
ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento
del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta
della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale.